DELIBERA ANAC n. 65 del 10 gennaio 2024

 Modifica all’art. 19 del “Regolamento sull’esercizio sanzionatorio dell’ Autorità in materia di contratti pubblici” approvato con Delibera ANAC n. 271 del 20 giugno 2023

Con la decisione in esame, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 46 del 24 febbraio 2024,  l’ANAC, ai fini dell’adeguamento alle nuove disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ha approvato la modifica all’art. 19 del Regolamento in epigrafe, inerente la “conclusione del procedimento per falsa dichiarazione alle SOA” a fronte del quale l’Autorità, ha il potere di disporre: “a) la formalizzazione a carico delle S.O.A. del provvedimento di diniego al rilascio dell’attestazione o di decadenza dell’attestazione ai fini dell’inserimento nel casellario informatico; b) l’insussistenza della causa di esclusione automatica per aver presentato false attestazioni nella procedure di gara ( art. 94 comma 5 lett. e) del Codice), qualora non ricorrano i presupposti della falsa dichiarazione o i presupposti per la configurabilità del dolo o della colpa grave; c) l’irrogazione della sanzione interdittiva e pecuniaria, e  l’annotazione nel casellario informatico, qualora la falsa dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave”.

La novità riguarda la durata dell’eventuale annotazione nel Casellario Informatico dell’ANAC, disciplinata dal successivo comma 2 dell’art. 19 citato, in cui si prevede che “l’annotazione è disposta ai sensi dell’art. 100, comma 13, del d.lgs. 36/2023, con conseguente operatività della causa ostativa prevista dall’art. 94, comma 5, lett. f), del medesimo decreto per un periodo massimo di due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia”.

Siffatta previsione temporale, tuttavia, sembrerebbe non essere in linea né con l’art. 94, comma 5, lett. f), del Codice dei Contratti il quale non fissa alcun termine di durata dell’annotazione sul casellario giudiziario, limitandosi a statuire che “l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione”; con l’art.18 dell’allegato II.12requisiti degli operatori economici” – peraltro richiamato nelle premesse della Delibera n. 65/2024 in esame – in base al quale, nel caso in cui gli operatori economici presentino falsa dichiarazione in relazione ai requisiti generali (art. 18, comma 4) o ai requisiti speciali (art. 18, comma 23), “le SOA ne danno segnalazione all’ANAC che ordina l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del codice ai fini dell’interdizione al conseguimento dell’attestazione di qualificazioneper un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia”.

Parrebbe, quindi, esservi un disallineamento tra quanto statuito dall’Allegato II.12 del Codice, e quanto previsto nella recente modifica introdotta dall’ANAC sul regolamento in commento, sul punto, naturalmente, l’ANCE provvederà a segnalare tale discrasia all’Autorità.