Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. n. 47 del 28 febbraio 2024 con il quale il MIT ha previsto la possibilità per le stazioni appaltanti di accedere al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” per l’anno 2024, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi in relazione agli appalti pubblici.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 73 del 27 marzo 2024 il Decreto Ministeriale n. 47 del 28 febbraio 2024, con il quale il Ministro delle Infrastrutture, in ossequio alle disposizioni  di cui all’art. 1, comma 304, della legge del 30 dicembre 2023, n. 213, (Legge di Bilancio 2024), ha introdotto le modalità di accesso da parte delle Stazioni Appaltanti alle risorse di cui alFondo per la prosecuzione delle opere pubblichedi cui al D.L. n. 76/2020, richiamato dall’articolo 26, comma  6 quater, del D.Aiuti n. 50/2022.

In particolare, il succitato Decreto, entrato i vigore il 27.3 2024, consente la possibilità di poter accedere al suddetto Fondo per le lavorazioni eseguite o contabilizzate  ovvero annotate dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.

Nel dettaglio il D.M. n. 47/2024.

 Art. 2. Ambito di applicazione

Le disposizioni relative al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”  si applicano alle seguenti ipotesi:

  • agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
  • agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo di cui all’articolo 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022 (c.d. Fondo opere indifferibili), con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
  • agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell’articolo 26, comma 2, del presente decreto-legge n. 50 del 2022;
  • ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024.

 Art. 3, comma 2. Modalità e procedura di accesso

Le domande di accesso al Fondo dovranno essere presentate tramite la piattaforma gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all’indirizzo web https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it, all’interno di quattro finestre temporali individuate tra il 1° aprile 2024 e il 31 gennaio 2025.

La piattaforma è operativa fino al 31 gennaio 2025.

 Art. 3, comma 3. Oggetto dell’istanza di accesso

L’istanza dovrà contenere:

  • i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG);
  • i dati desunti dal prospetto (da non allegare in piattaforma) di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
  • il dato dell’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
  • il dato dell’entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’articolo 26, commi 6-bis, quarto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo;
  • l’entità del contributo richiesto;
  • gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente bancario ordinario, l’indicazione del funzionario delegato, o l’assegnazione per competenza e cassa, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

 Art. 3, comma 4. Tempi per l’accesso al fondo

Sono previste quattro finestre temporali in cui si potranno anticipare le richieste.

  • I finestra temporale: dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024
  • II finestra temporale: dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024
  • III finestra temporale: dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024
  • IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025

 Art. 4. Tempi esitazione istanze di accesso al fondo

  • entro il 31 maggio 2024, per le istanze presentate dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024;
  • entro il 31 agosto 2024, per le istanze presentate dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024;
  • entro il 30 novembre 2024, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024;
  • entro il 28 febbraio 2025, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025.

Sulle domande, il MIT deciderà «cumulativamente» e secondo l’ordine di presentazione delle istanze, quindi la tempestività di affaccio sulla piattaforma assumerà un ruolo chiave.