Pubblicato sulla GURS il Decreto Assessorato Reg.le Salute n. 331 del 20 marzo 2024 recante l’aggiornamento delle linee guida procedurali delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro e l’individuazione delle competenze territoriali delle AA.SS.PP. in materia di verifiche di attrezzature ed impianti.

Pubblicato sul S.O. alla G.U.R.S. n. 17 del 12.04.2024 il Decreto Assessorato Reg. le Salute n. 331 del 20 marzo 2024 recante l’ “Aggiornamento delle linee guida procedurali per l’attuazione del D.M. 11 aprile 2011 circa le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro di cui all’art. 71, comma 11, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e individuazione delle competenze territoriali delle AA.SS.PP. in materia di verifiche di attrezzature ed impianti, ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, D.M. 1 dicembre 2004, n. 329 e D.M. 1 dicembre 1975”.

Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell’allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a verifiche periodiche, volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato (art. 71 comma 11).

L’art. 71 comma 13 rimanda a successive disposizioni la definizione delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati che possono svolgere tali verifiche, quando l’INAIL non effettui nei termini la prima verifica periodica richiesta.

Con il decreto 11 aprile 2011 sono state disciplinate le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del D.lgs. 81/2008, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71 comma 13 del medesimo decreto legislativo.

Restano ferme le disposizioni già vigenti in materia di verifiche periodiche di:

  • ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s (piattaforme elevatrici per disabili in servizio privato) di cui agli artt. 13 e 14 del D.P.R. 162/99, come modificato dal DPR 05/10/2010 n. 214, qualunque sia il luogo di installazione (luoghi di vita o di lavoro): verifiche biennali, affidate alla AA.SS.PP. o agli organismi di certificazione notificati di cui ai suddetti DPR;
  • impianti di terra, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (D.P.R. 462/2001), installati in luoghi di lavoro: verifiche biennali/quinquennali affidate alla AA.SS.PP. o agli organismi di certificazione notificati di cui al DPR 462/01; in particolare, per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione è prevista anche l’omologazione (a norma dell’art. 5 comma 4 D.P.R. 462/2001), affidata in via esclusiva alle AA.SS.PP.;
  • attrezzature in pressione esercite in in luoghi non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08: verifiche periodiche affidate in via esclusiva alle AA.SS.PP;
  • impianti di riscaldamento centralizzati (verifiche quinquennali affidate in via esclusiva alle AA.SS.PP., art. 22 D.M. 1/12/1975):

– con potenzialità globale dei focolai superiore a 34,8 kW e fino a 116 kW, se installati in edifici condominiali per i quali esista, a norma dell’art. 1129 del codice civile, l’obbligatorietà della nomina dell’amministratore;
– con potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW se non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08.

Si ricorda infine che con il Decreto Direttoriale n. 157 del 18 dicembre 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il Quarantacinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.