È fissato al 30 giugno il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale sulla gestione dei rifiuti (MUD) per l’anno 2024.

Si ricorda che per quest’anno il termine per la presentazione del MUD, da utilizzare per le dichiarazioni riferite all’anno 2024, è stato inizialmente prorogato al 28 giugno, ossia centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della nuova modulistica (art. 6 L. 70/1994) avvenuta lo scorso 25 febbraio (vedi nostra news del 13 marzo 2025 – MUD 2025: nuovo modello unico di dichiarazione ambientale – termine di presentazione 28 giugno 2025).

Tuttavia, in considerazione della coincidenza della scadenza del termine con una giornata feriale, il MASE ha chiarito che tale comunicazione potrà essere effettuata sino a lunedì 30 giugno 2025.

Si ricorda che tra le novità della nuova modulistica, vi è l’obbligo di compilare e trasmettere le Comunicazioni Rifiuti – comprese quelle Semplificate – accedendo ai portali (mudtelematico.it e mudsemplificato.ecocerved.it) esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oCIE(Carta d’Identità Elettronica), intestati a persona d’impresa/ente o altro soggetto delegato alla compilazione della comunicazione.

Si ricorda che sono esonerati dall’obbligo di presentare il MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006.

Al contrario, sono obbligati al MUD i seguenti soggetti:

  • i trasportatori a titolo professionale;
  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • i produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.lgs.152/2006 (derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, trattamenti delle acque e abbattimento dei fumi) con più di dieci dipendenti;
  • I consorzi;
  • I gestori del servizio pubblico di raccolta.