Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 166 del 19 luglio 2025 la Legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 (cd. Decreto Infrastrutture) recante “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”, entrata in vigore il 20 luglio 2025, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Nel rinviare per gli opportuni approfondimenti alla nota tecnica predisposta da ANCE, si richiamano in sintesi alcune delle misure contenute nel decreto-legge di interesse in materia di lavori pubblici, evidenziando per ciascuna le eventuali modifiche intervenute in sede di conversione:

Disposizioni urgenti per l’avvio delle cantierizzazioni relative al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria [Art. 1]
Nell’ambito dei lavori per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, la norma dispone alcune modifiche al DL. 35/2023 recante “Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria”, quali:

  • l’obbligatorietà di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, con decurtazione del 50% dei compensi del Collegio, rispetto a quelli determinati dal Codice [art. 1, comma 1, lett. b) – disposizione confermata senza modifiche]
  • ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività di realizzazione del ponte, la Società Stretto di Messina è iscritta di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate previsto dal Codice. [art. 1, comma 1, lett. b-bis) – disposizione introdotta in sede di conversione]

Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile [Art. 2]
Al fine di introdurre una regolamentazione specifica e autonoma per le procedure di somma urgenza distinte da quelle di protezione civile:

  • viene modificato l’art. 140 del D.Lgs. 36/2023. In sede di conversione, con riguardo agli affidamenti diretti di lavori, viene chiarito che l’esecuzione immediata è consentita entro il limite attualmente previsto di 500.000 euro, o, se superiore, di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, e comunque nel limite della soglia europea. [art. 2, comma 1, lett. c) – disposizione introdotta in sede di conversione]
  • viene inserito il nuovo articolo 140-bis, dedicato ai contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile. In sede di conversione [art. 2, comma 1, lett. d) – disposizione modificata in sede di conversione], al comma 2 dell’art. 140-bis viene stabilito:
    • con specifico riferimento agli affidamenti diretti di lavori, che in via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra del limite di 500.000 euro e della soglia europea per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni, e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti in appositi provvedimenti del Codice della Protezione Civile.
    • che l’affidamento diretto non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea

Come sopra richiamato, viene introdotto nel Codice di protezione civile il nuovo articolo 46-bis “Procedure di protezione civile”, che stabilisce l’applicazione di procedure semplificate per le verifiche antimafia e la possibilità di ricorrere a centrali di committenza per la realizzazione di strutture temporanee. [art. 2, comma 2 – disposizione confermata senza modifiche]

Disposizioni transitorie sulle nuove regole di utilizzo dei CEL relativi alle prestazioni subappaltate [Art. 2, comma 1, lettera f) – disposizione confermata senza modifiche]
Si ricorda che, in tema di utilizzo dei lavori subappaltati ai fini SOA, il D.Lgs. 209/2024 (cd. Correttivo) ha stabilito che i CEL relativi a lavori subappaltati possono essere utilizzati per la qualificazione SOA solo dai subappaltatori e l’appaltatore, invece, potrà considerarli esclusivamente per il calcolo della cifra d’affari complessiva.

In sede di conversione viene confermata senza modifiche la disposizione che prevede una disciplina transitoria per regolare gli effetti della suddetta disposizione sui contratti in corso, ovvero:

  • Viene introdotto all’articolo 225-bis del Codice, il comma 3 bis il quale chiarisce che le “vecchie” regole sulla qualificazione attraverso i lavori subappaltati – che consentivano all’appaltatore di utilizzare i CEL relativi a tali prestazioni, ai fini SOA – continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, ossia a bandi o avvisi pubblicati prima del 31 dicembre 2024 (prima dell’entrata in vigore del Correttivo)
  • Conseguentemente, le “nuove” regole introdotte dal Correttivo, si applicano ai contratti le cui procedure siano state avviate a partire dal 31 dicembre 2024.

Disposizione riguardo i CAM per gli affidamenti di interventi di ristrutturazione [Art. 2, comma 1, lettera a-bis) – disposizione introdotta in sede di conversione]
La disposizione prevede che i criteri in base ai quali individuare i CAM da applicare agli affidamenti di contratti relativi a interventi di ristrutturazione — compresi quelli che comportano demolizione e ricostruzione — coincidano con quelli già stabiliti nei criteri ambientali minimi (CAM) specifici per gli interventi edilizi.

Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi [Art. 9]
In sede di conversione, sono state apportate due importanti modifiche che consentono di risolvere alcune criticità legate al tema della revisione prezzi e all’applicazione del DL 50/2022 (cd. DL Aiuti) quali:

  1. la disciplina revisionale applicabile ai contratti privi di meccanismi di aggiornamento prezzi (c.d. contratti “esodati”)
  2. l’applicazione in diminuzione dell’aggiornamento dei prezzi, di cui all’art. 26, co. 6-bis del DL Aiuti

Disciplina revisionale per i contratti c.d. “esodati” [Art. 9, comma 1 – parzialmente modificato in sede di conversione]
Rispetto al testo originario, il comma è stato parzialmente modificato in sede di conversione. Attualmente, la disposizione prevede che, per i contratti di lavori affidati sulla base di documenti di gara contenenti il richiamo alla clausola di revisione prezzi [art. 29, comma 1, lett. a) del DL Sostegni-ter (DL 4/2022)] “che non rientrino in alcuna delle fattispecie previste dall’art. 26 del DL 50/2022”, trovi applicazione la disciplina sulla revisione prezzi dell’art. 60 del nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023). Nella versione precedente alla conversione in legge, si faceva riferimento ai contratti che non abbiano avuto accesso ai Fondi previsti dall’art. 26 del DL Aiuti.
Al fine di poter applicare tale revisione prezzi “in deroga”, resta invariata la disposizione (introdotta con il DL in commento), che – ferma la necessità di garantire la copertura delle voci per “imprevisti” – debbono essere rispettate, contemporaneamente, due condizioni:

  • gli accantonamenti per imprevisti devono rientrare nella soglia del 5-10%;
  • deve essere disponibile almeno il 50% di tali accantonamenti (escluse le somme già impegnate) e di eventuali risorse aggiuntive stanziate annualmente per l’intervento.

Con riferimento alla condizione menzionata al secondo punto, va osservato che, poiché solo per i bandi di gara successivi all’acquisizione di efficacia del nuovo Codice, avvenuta il 1° luglio 2023, è ipotizzabile la presenza di tale tipo di accantonamento, il riferimento sembrerebbe più verosimilmente riferibile agli accantonamenti che, comunque, anche secondo la normativa previgente, andavano iscritti nel quadro economico per gli importi compensativi/revisionali.
Al riguardo, si ricorda, infatti, che, anche sotto la vigenza del Codice 50/2016, in via transitoria, continuavano ad applicarsi le disposizioni del DPR. 207/2010 in tema di progettazione, che disponeva l’iscrizione nel quadro economico di tali accantonamenti.

Applicazione in diminuzione dell’aggiornamento dei prezzi, di cui all’art. 26, co. 6-bis del DL Aiuti [Art. 9, comma 1-bis – disposizione introdotta in sede di conversione]
È stata introdotta una rilevante precisazione in merito all’applicazione dell’art. 26, comma 6-bis, del D.L. Aiuti.
In particolare, viene chiarito che la facoltà – introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 – di applicare il prezzario aggiornato anche “in diminuzione”, deve intendersi limitata esclusivamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate nel corso dell’anno 2025 e non in senso retroattivo.