Con la Circolare n. 121/2025, l’Inps ha illustrato le novità in materia di ammortizzatori sociali introdotte dal DL n. 92/2025, convertito in legge n. 113/2025, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi (vedi nostra comunicazione del 7 agosto 2025 Conversione in legge del DL n. 92/2025 – Ammortizzatori sociali – Tutele per emergenze climatiche”), fornendo le relative istruzioni operative e contabili.

La circolare si suddivide in due parti: la prima parte contiene indicazioni operative in materia di “Esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese in CIGS che operano nelle aree di crisi industriale complessa” la seconda parte esamina le “Disposizioni in materia di CIGO per i datori di lavoro dei settori edile, lapideo e dell’escavazione” su cui si richiama in particolare la Vostra attenzione.

In particolare si ricorda che la legge di conversione ha introdotto nel testo del DL l’art. 10-bis (Tutele per emergenze climatiche), che al comma 1 prevede che – al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore –  per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, le disposizioni di cui all’art. 12, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 148/2015 (relative al limite di durata massima della CIGO) non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’art. 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo d. lgs., ossia le imprese dei settori edile, lapideo e dell’escavazione.

Pertanto, come chiarito dall’Inps nella circolare in commento (“Parte seconda. Tutele per emergenze climatiche”), anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, determinate da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile.

L’Inps ricorda che per gli altri datori di lavoro rientranti nella disciplina della CIGO è già prevista in via generale, con riguardo ai trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), la neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi.

L’Istituto segnala, inoltre, che sempre il comma 1 dell’art. 10-bis in esame stabilisce che, per le relative richieste di CIGO, le imprese non sono tenute al versamento del contributo addizionale, come già previsto in via generale dall’art. 13, comma 3, del d. lgs. n. 148/2015.

L’Inps riepiloga, quindi, la disciplina applicabile, in generale, alle richieste di CIGO connesse a eventi oggettivamente non evitabili:

  • Non trova applicazione, per il lavoratore, il requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro (30 giorni) presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento di integrazione salariale;
  • Non è dovuto il versamento del contributo addizionale;
  • la domanda di accesso al trattamento deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

L’Inps chiarisce che, quindi, l’unica deroga alla disciplina generale di cui al d. lgs. n. 148/2015 riguarda l’esclusione delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa autorizzate ai sensi di tale disposizione ai fini del computo dei limiti massimi di durata della CIGO stessa, previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 12 del medesimo d. lgs. n. 148/2015 (ossia 52 settimane nel biennio mobile).

L’Inps precisa, di conseguenza, che i suddetti periodi di integrazione salariale rilevano, invece, ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. n. 148/2015, qualora tale contributo sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale (CIGO/CIGS) fruiti nel quinquennio mobile.

Oltre a quanto espressamente precisato dall’Inps nella circolare in esame, si ricorda che, per la generalità dei settori rientranti nella disciplina della CIGO (e, quindi, anche per le imprese dell’edilizia), i periodi di trattamento relativi a interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili sono computati ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) di cui all’art. 4 del d. lgs n. 148/2015 (cfr. circolare Inps n. 197/2015; cfr. anche messaggio Inps n. 3959/2023).

L’Istituto ricorda, altresì, che trova applicazione il termine di decadenza di cui all’art. 7 del d. lgs. n. 148/2015.

Inoltre, per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di CIGO autorizzato ai sensi del citato art. 10-bis del DL n. 92/2025, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

Istruzioni operative

Ai fini della presentazione delle domande di CIGO per i periodi oggetto di neutralizzazione, di cui sopra, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni devono attenersi alle consuete modalità di invio.

Per quanto riguarda la compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di CIGO anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, e la compilazione dei flussi UNICIG, ai fini del pagamento diretto da parte dell’Inps, si rinvia rispettivamente ai paragrafi 1.4 e 1.5 della “seconda parte” della circolare in esame.

Risorse finanziarie

Come previsto dal citato art. 10-bis del DL n. 92/2025, per la copertura della suddetta misura in materia di CIGO sono stanziati 10,5 milioni di euro per l’anno 2025.

Il monitoraggio, anche in via prospettica, relativo al rispetto del suddetto limite di spesa è affidato all’Inps, che non potrà accogliere eventuali domande che dovessero eccedere tale limite finanziario.

Per quanto riguarda la prima parte, non oggetto di espressa disamina e per quant’altro non riportato nella presente, si rinvia al testo della circolare in esame.