Sicurezza sul lavoro: obbligo formativo e limiti della condotta imprudente
- 13 Aprile 2026
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La Corte di Cassazione, sezione IV penale, con la sentenza n. 12780 del 7 aprile 2026 offre un chiarimento particolarmente significativo in ordine al rapporto tra obblighi formativi del datore di lavoro, prevedibilità del rischio e rilevanza della condotta imprudente del lavoratore.
La vicenda trae origine da un infortunio occorso durante l’utilizzo di una macchina cippatrice, nel quale un lavoratore riportava l’amputazione di due dita del piede. Dalle risultanze processuali emergeva come il lavoratore non avesse ricevuto una formazione specifica sull’utilizzo del macchinario né sui rischi connessi alla lavorazione.
Nel confermare la responsabilità del datore di lavoro, la Corte ribadisce in primo luogo che l’obbligo di formazione, ai sensi della normativa prevenzionistica, non può ritenersi assolto mediante adempimenti meramente formali, ma richiede un’attività effettiva, concreta e specificamente calibrata sulle mansioni svolte e sulle attrezzature utilizzate. La formazione deve, quindi, porre il lavoratore nella condizione di percepire il rischio e di adottare comportamenti corretti nello svolgimento dell’attività.
Un secondo profilo centrale riguarda la qualificazione del rischio. La Corte sottolinea che l’utilizzo improprio delle macchine – nel caso di specie, l’intervento diretto del lavoratore con il piede per agevolare il funzionamento della cippatrice – rientra tra i comportamenti prevedibili nell’ambito dell’attività lavorativa, soprattutto in assenza di adeguata formazione. Tale prevedibilità impedisce di qualificare la condotta come eccentrica rispetto al ciclo produttivo. Proprio sotto questo profilo, la sentenza esclude la natura “abnorme” della condotta del lavoratore. Viene ribadito che può considerarsi abnorme solo il comportamento che si collochi al di fuori dell’area di rischio governata dal datore di lavoro, ossia radicalmente estraneo alle mansioni affidate e alle procedure lavorative. Diversamente, anche un comportamento imprudente o contrario alle regole di cautela rientra nel rischio tipico che il datore è chiamato a prevenire. Evidenziando, quindi, il nesso tra formazione e prevedibilità del comportamento: quanto più è carente l’attività formativa, tanto più si amplia l’area dei comportamenti imprudenti prevedibili e, dunque, imputabili alla sfera della responsabilità datoriale.
In termini operativi, la sentenza richiama l’attenzione sulla necessità di investire in percorsi formativi realmente efficaci, documentabili e specifici, nonché sull’importanza di un’organizzazione del lavoro che limiti l’esposizione al rischio e assicuri un controllo effettivo delle modalità si svolgimento delle attività.
Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. IV penale, n. 12780 del 7 aprile 2026.







