INAIL: circolare n. 17 del 2026 – Certificati di infortunio sul lavoro. Ripresa del lavoro. Istruzioni
- 7 Maggio 2026
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Con la Circolare n. 17 del 29 aprile 2026 l’Inail ha fornito istruzioni operative aggiornate in materia di certificazione medica degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento alla chiusura della prognosi, alla ripresa dell’attività lavorativa e all’utilizzo degli strumenti di sanità digitale e trasmissione telematica.
L’intervento si inserisce nel quadro delle recenti evoluzioni normative e organizzative dell’Istituto, anche in considerazione dell’estensione della tutela assicurativa a nuove categorie di lavoratori e dell’esigenza di garantire uniformità, semplificazione e certezza procedurale.
Principali novità introdotte
- Valenza dell’ultimo certificato medico
- L’INAIL chiarisce che l’ultimo certificato medico pervenuto, attestante l’esito definitivo della lesione e la conclusione della prognosi, è pienamente idoneo a determinare la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, anche se non qualificato formalmente come “definitivo”.
- La classificazione dei certificati (primo, continuativo, definitivo, riammissione in temporanea) ha finalità esclusivamente operative e non incide sulla loro valenza giuridica.
- Ripresa del lavoro al termine della prognosi
- Il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa automaticamente alla scadenza del periodo di prognosi indicato nell’ultimo certificato acquisito dall’INAIL, senza obbligo di produrre un ulteriore certificato medico di chiusura.
- Il certificato “definitivo” assume carattere residuale e viene rilasciato solo su richiesta del lavoratore o dell’Istituto per finalità medico-legali.
- Gestione delle scadenze in assenza di certificazione
- Qualora non pervenga un certificato continuativo alla scadenza della prognosi, l’INAIL provvede comunque alla definizione d’ufficio del periodo di inabilità temporanea entro 15 giorni, al fine di assicurare la regolare erogazione delle prestazioni economiche.
- Ricorso alla sorveglianza sanitaria
- Resta ferma la possibilità di attivare la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, per la valutazione dell’idoneità alla mansione al rientro in servizio, in un’ottica di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Ripresa anticipata dell’attività lavorativa
- È ribadito che la ripresa anticipata del lavoro rispetto alla prognosi è consentita solo in presenza di un certificato medico che modifichi espressamente la prognosi originaria, anticipandone il termine, rilasciabile da qualunque medico.
- Estensione alla malattia professionale
- Le istruzioni contenute nella circolare si applicano anche ai casi di malattia professionale, assicurando coerenza e uniformità di trattamento.
Con l’occasione, Vi informiamo che l’Inail ha comunicato sul proprio sito istituzionale che dal prossimo 13 maggio 2026 sarà disponibile una nuova versione del servizio online “Certificati medici infortunio” che semplifica la redazione del certificato di infortunio da parte dei medici attraverso la riduzione dei campi obbligatori, l’eliminazione di campi non essenziali, la razionalizzazione delle tipologie e delle diciture del certificato nonchè l’introduzione dell’obbligo di fornire almeno un recapito di contatto del lavoratore per agevolare le comunicazioni relative alla pratica.
La nuova versione è operativa nelle tre modalità di trasmissione già in uso:
- servizio online
- invio offline tramite file
- cooperazione applicativa/interoperabilità.
Per gli utenti che utilizzano la modalità online, l’aggiornamento è disponibile direttamente nel servizio senza necessità di interventi.
Gli utenti che trasmettono i certificati in modalità offline ovvero tramite il file in formato .xml, invece, devono adeguare i propri sistemi entro il 13 maggio 2026 avvalendosi della documentazione tecnica (manuale utente, cronologia versioni, XML schema e specifiche tecniche) disponibile nella sezione “Certificato medico di infortunio – Supporto al servizio online”.
Anche gli utenti che operano in interoperabilità/cooperazione applicativa devono adeguare i propri sistemi e possono consultare la documentazione nel “Catalogo Servizi per l’Interoperabilità e la Cooperazione Applicativa”, relativa al servizio Rest “CMI–CertificatoMedicoInfortunio” (sezioni “Specifiche servizio” e “Risorse”).
Il mancato adeguamento dei sistemi può determinare errori bloccanti al momento dell’invio per il mancato inserimento di un recapito di contatto e aggiornamento dei campi non più previsti o non più obbligatori.
In caso di necessità, è possibile usufruire del servizio “Inail risponde” per avere chiarimenti o chiedere una verifica del file da trasmettere in modalità offline allegandolo alla richiesta di supporto. Nel form da compilare è necessario valorizzare i campi obbligatori con i seguenti valori: Categoria “Prestazioni”, Sottocategoria “Assistenza Servizi Online”, Oggetto “Certificato medico per infortunio”.
È, inoltre, possibile contattare il Contact Center Inail allo 06.6001, sia da rete fissa che mobile, secondo il piano tariffario previsto dal gestore telefonico dell’utente.







