ANCE ha pubblicato un secondo approfondimento sul nuovo manuale SOA 2025, approvato da ANAC, che recepisce il D. Lgs. n. 36/2023 e i successivi correttivi, dedicato ai requisiti di ordine speciale dimostrativi delle capacità economico–finanziarie e tecnico–professionali necessarie agli operatori economici per partecipare alle gare d’appalto pubbliche.

Si fa seguito alla nostra precedente news del 29 ottobre 2025 “ANAC – Delibera n.413/2025: nuovo Manuale qualificazione SOA per lavori superiori ai 150.000 euro”

Il testo segue il primo approfondimento tematico dedicato alle cause di esclusione e alla digitalizzazione della qualificazione SOA come da nostro precedente aggiornamento del 25 febbraio 2026 “(Approfondimento ANCE sul Manuale SOA 2025: cause di esclusione e digitalizzazione della qualificazione)”.

A differenza dei requisiti di ordine generale – riguardanti appunto l’integrità e l’affidabilità dell’operatore economico – la disciplina dei requisiti speciali evidenzia una maggiore continuità rispetto all’abrogato D.P.R 34/2022, che ha istituito il sistema di qualificazione SOA.

Come il primo, anche il secondo approfondimento ANCE sul Manuale SOA 2025, oltre a fornire un quadro di insieme  delle singole disposizioni operative rese dall’ANAC,  si caratterizza per specifici approfondimenti “FOCUS”.

Tra gli argomenti di maggiore rilievo affrontati, si rinvengono i seguenti paragrafi:

Quadro normativo e verifica dei requisiti speciali (par. 1)
I requisiti speciali sono disciplinati dall’art. 18, comma 5 e seguenti dell’Allegato II.12, D. Lgs. n. 36/2023. La loro verifica è affidata alle SOA ed è svolta in sedi di:

  • Primo rilascio;
  • Rinnovo;
  • Verifica triennale;
  • Variazioni minime e trasformazioni societarie.

Modalità:

  • Dichiarazioni sostitutive (D.P.R. 445/2000);
  • Documentazione a corredo.

Strumenti centrali:

  • CEL (certificati di esecuzione lavori)
  • FVOE (fascicolo virtuale Operatore economico)
  • Casellario informatico ANAC

Focus – Mantenimento requisiti:
la perdita dei requisiti speciali è nella maggior parte dei casi riconducibile alla mancanza ab origine del requisito stesso. Esistono tuttavia ipotesi concrete in cui eventi successivi al rilascio possono determinare la decadenza o il ridimensionamento dell’attestazione, tra queste:

  • Dimissioni direttore tecnico;
  • Risoluzione anticipata del contratto di avvalimento o di affitto d’azienda;
  • perdita certificazioni di qualità ISO 9001 necessaria per la qualificazione di importo pari o superiore alla classifica III.

Requisiti di ordine speciale (par. 2)
Finalità: dimostrare la capacità concreta di esecuzione lavori pubblici.
Tipologie:

  • Idoneità professionale;
  • Capacità economica e finanziaria;
  • Adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
  • Adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
  • Adeguato organico medio annuo.

Focus – come i requisiti speciali determinano categoria e classifica SOA:

  • Verifica tecnica: la SOA accerta che i CEL prodotti documentino lavori eseguiti nella categoria richiesta per un importo complessivo non inferiore al 90% della classifica richiesta, con almeno un lavoro di punta (40 %, un lavoro, 55%, due, o 65%, tre)
  • Verifica economica: la Soa accerta che la cifra d’affari in lavoro copra l’importo della classifica richiesta e che siano rispettate le soglie minime di incidenza del costo del personale (15% o 10%) e delle attrezzature tecniche (2%) sulla cifra d’affari stessa.

Adeguata capacità tecnica (par. 3) 
Costituiscono indici del possesso di adeguata capacità tecnica la presenza di:

  • direzione tecnica: per il direttore tecnico continua ad essere previsto l’obbligo del titolo tecnico per le classifiche pari o superiori alla IV (laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, laurea breve o diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, diploma di perito industriale o di geometra; per le classifiche inferiori alla IV è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito edile, ovvero il requisito di esperienza quinquennale comprovata da idonei Cel. Regime transitorio: Direttore tecnico ante 1° luglio 2023.
  • Idoneità tecnica per i beni culturali: le categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24, OS25 seguono regole diverse da quelle ordinarie su tre aspetti principali: idoneità tecnica, utilizzo dei CEL e requisiti del direttore tecnico.
  • staff tecnico: necessario per qualificazione alla progettazione. Composizione: soggetti in possesso di laurea (ingegneri, architetti, geologi) e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato.
  • operai qualificati con patentino: per la qualificazione nelle categorie specializzate per le quali i contratti collettivi nazionali di lavoro richiedono operai con patentino certificato. Il numero minimo di operai richiesti è in base alla classifica SOA. Per la dimostrazione del requisito l’impresa presenta dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 e Libro Unico de Lavoro. Per OS 21 i soggetti abilitati all’erogazione dei corsi di formazione e all’emissione dei certificati di “Addetto alla conduzione di macchine complesse per la perforazione” devono rispettare l’Accordo Stato-Regioni 53/2012.
  • stabilimento industriale: per le categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32 serve un adeguato stabilimento industriale adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria per tutta la durata dell’attestazione tramite titolo di proprietà , contratto di locazione o altro atto equipollente. Non è ammesso il comodato. Documento richiesti: la dichiarazione sostitutiva, titolo di disponibilità dello stabilimento e apertura unità locale presso il medesimo stabilimento con codice Ateco coerente con la produzione prevista.

L’esperienza maturata nei lavori eseguiti (par. 4)
L’adeguata idoneità tecnica è dimostrata anche con la pregressa esperienza documentata dall’impresa nell’esecuzione dei lavori in ogni singola categoria mediante: monte lavori ed i lavori di punta.
L’unico mezzo di dimostrazione dei lavori eseguiti sono i certificati di esecuzione dei lavori (CEL) e devono essere completi di documentazione tecnica e contabile. I lavori subappaltati sono valutabili con limiti e regole specifiche.
Alcune categorie (OG/OS) hanno requisiti particolari (es. impianti, beni culturali, bonifiche).
Per lavori all’estero serve certificazione CELMAE.
Ai fini della qualificazione SOA sino alla III classifica la dimostrazione dell’avvenuta esecuzione dei lavori può avvenire con l’esibizione di CEL della cui condotta sia stato responsabile uni dei direttori tecnici.
Ammesse rivalutazioni importi ISTAT
Il CEL deve essere corretto, coerente e verificabile dalla SOA.
In particolare il manuale  SOA 2025 e il Comunicato del Presidente ANAC del 3 ottobre 2023 disciplinano alcune ipotesi specifiche che si discostano dalla regola ordinaria di rilascio ed utilizzo dei CEL, in tal senso la nota ANCE al paragrafo 4.7: Maggiori importi per compensazione e adeguamento prezzi; CEL e Accordi Quadro; CEL per contraenti generali e concessionari

Procedure operative delle SOA per le verifiche di veridicità (par. 5)
Il manuale SOA 2025 fornisce indicazioni operative specifiche sulle modalità con cui le SOA devono condurre i riscontri di veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentate dall’impresa.

Operatività dell’accesso al FVOE da parte delle SOA (par. 6)
Il FVOE è la piattaforma digitale che raccoglie e aggiorna le informazioni e i documenti rilevanti ai fini della qualificazione. Le SOA accedono tramite il portale ANAC o sistemi interoperabili. Il principio operativo rilevante è quello della non duplicazione delle verifiche: se un requisito è già validato nel FVOE, non seve ripetere il controllo.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia all’approfondimento sul nuovo Manuale SOA 2025 di ANCE.