ANCE ha pubblicato un primo approfondimento sul nuovo manuale SOA 2025, approvato da ANAC, che recepisce il D. Lgs. n. 36/2023 e i successivi correttivi.

Con il Nuovo Manuale, ANAC ha aggiornato in modo organico le indicazioni operative rivolte alle SOA, con riflessi diretti sulle modalità di accesso delle imprese al sistema di qualificazione, fornendo indicazioni operative su profili che avevano generato incertezze applicative nella prassi.

Si fa seguito alla nostra precedente news del 29 ottobre 2025 (ANAC – Delibera n.413/2025: nuovo Manuale qualificazione SOA per lavori superiori ai 150.000 euro)

Considerata l’ampiezza e la complessità del provvedimento, la Direzione Legislazione Opere Pubbliche fornisce un primo approfondimento tematico dedicato alle cause di esclusione e gestione del fascicolo virtuale (FVOE), cui seguiranno ulteriori approfondimenti monotematici su specifici profili della disciplina.

Tra gli argomenti di maggiore rilievo affrontati nel documento ANCE, si segnalano in sintesi:

Verifiche sui requisiti generali e ruolo della SOA
le SOA sono tenute a verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni rese dalle imprese in occasione di:

  • Prima attestazione;
  • Rinnovo
  • Riemissione nel caso che la precedente attestazione sia stata rilasciata da una SOA decaduta dall’autorizzazione
  • Verifica triennale;
  • Variazioni minime e trasformazioni societarie.

In caso di mancata risposta degli enti interpellati entro 30 giorni, le SOA possono procedere al rilascio delle attestazioni solo dopo aver effettuato accertamenti supplementari rigorosi.

Iscrizione alla CCIAA e codici ATECO
L’iscrizione camerale è autocertificabile. Si richiama l’attenzione sul “FOCUS: Coerenza globale e ridimensionamento del codice ATECO” contenuto nel documento ANCE, da cui emerge, alla luce degli indirizzi giurisprudenziali, la valenza meramente statistica del Codice ATECO (Cons. di Stato 3191/2025) e che quindi la verifica dell’idoneità professionale deve avvenire con valutazione globale e complessiva della coerenza tra attività svolta e categorie di lavoro (Tar Lazio n. 16641/2025).

Sulla disciplina specifica delle cause di esclusione nel contesto dell’attestazione, il Manuale dedica ampio spazio a:

  • Termine massimo di rilevanza dei precedenti;
  • identificazione della tipologia di fattispecie ostative
  • Disallineamento temporale tra attestazione e partecipazione alle gare

Con riguardo al punto di cui sopra, come ribadito da ANAC, si rappresenta un diverso termine massimo di rilevanza delle cause di esclusione ai fini del diniego o della decadenza dell’attestazione

  • Per la SOA rileva, in linea generale, il triennio antecedente la domanda di attestazione (art. 100 comma 5 lett. b).
  • Per la partecipazione alle gare possono invece operare termini più lunghi (art. 96 commi 8 e 9).

Il Manuale raccomanda quindi di rappresentare all’impresa che la qualificazione conseguita potrebbe non essere immediatamente spendibile in gara durante il periodo di efficacia della causa di esclusione (ex art. 96)

Cause di esclusione non automatiche (art. 95 e 98 D. Lgs. n. 36/2023)
Novità di particolare rilievo: tali cause non rientrano più nel perimetro dei controlli SOA. Esse saranno valutate esclusivamente dalle Stazioni appaltanti in sede di gara. Resta comunque consigliabile dichiarare ogni precedente, senza operare valutazioni autonome.

Cause di esclusione automatiche
Sebbene non elencate nel Manuale, l’articolo 94 individua le ipotesi tassative di esclusione automatica.

Tra queste:

  • le fattispecie antimafia (art. 94 comma 2);
  • le fattispecie escludenti interdittive (art. 94 comma 5);
  • le violazioni accertate in materia di imposte e tasse (Art. 94 comma 6)

Il documento ANCE procede ad un puntuale esame delle cause escludenti.  Con appositi paragrafi vengono trattano i temi relativi a:

Cause di esclusione automatiche – per antimafia: ambito soggettivo
Si segnala che le cause ostative di cui all’art. 67 del Codice Antimafia D. Lgs. 159/2011, incidendo direttamente sul processo di qualificazione SOA, in virtù del rinvio operato dall’art. 94 comma 2, sono soggette ad accertamento. L’accertamento di una delle cause ostative comporta l’impossibilità di ottenere o mantenere la SOA.

Analoghi effetti il tentativo di infiltrazione mafiosa. Poiché Il codice antimafia contiene un elenco più ampio di soggetti da sottoporre a verifica antimafia, rispetto a quanto previsto dall’art. 94 comma 3 del Codice, il Manuale chiarisce che la verifica ai soggetti indicati dal comma 2-bis dell’art. 85 del codice antimafia (D. Lgs. n. 159/2011) rappresenta un’ulteriore garanzia di affidabilità morale dell’impresa ai fini SOA.

  • Aziende o società sottoposte a sequestro o confisca (art. 96 comma 13)
  • Reati previsti dal Decreto “Terra dei Fuochi” (D.L. n. 116/2025)
  • Precedenti irrilevanti (art. 94 comma 7)
  • Altre cause di esclusione: sanzioni ex 231/2001, (art. 94 comma 5 lett. a), tutela disabili (art. 94 comma 5 lett. b) e PNRR
  • Procedure concorsuali (art. 94 comma 5 lett. d) 

Nel paragrafo 12 del documento “false dichiarazioni e regime sanzionatorio” vengono esamina gli aspetti relativi alle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e falsa documentazione.

In particolare si analizzano gli aspetti e gli effetti di:
False dichiarazioni

  • Nelle gare: in questi casi la S.A. è tenuta a segnalare all’ANAC (art. 96, comma 15). L’autorità, valutata se la condotta è posta in essere con dolo o colpa grave, disporrà l’iscrizione nel casellario informatico per un periodo fino a due anni, graduabile.
  • Alla SOA: segnalazione e iscrizione nel Casellario informatico con interdizione (regola generale: un anno). Se la falsità viene accertata dopo il rilascio dell’attestazione, la Soa è tenuta a pronunciare la decadenza.

Il Paragrafo 13 affronta gli aspetti legati alla Regolarità contributiva e fiscale”. Il documento contiene un focus “importo rilevanza violazioni fiscali”.  Si ricorda che l’importo per violazione fiscale “grave” è attualmente fissato ad euro 5.000 (art 48-bis del DPR 602/1973). Per le violazioni non definitive (art. 95) la s0glia è fissata al 10% del valore dell’appalto e minimo 35.000 euro.

I paragrafi 14 e 15 affrontano gli aspetti legati al “Fascicolo digitale di attestazione e alla digitalizzazione dei controlli”.

Il Manuale valorizza l’utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) per l’acquisizione diretta delle informazioni necessarie ai controlli, nonché la creazione di un fascicolo digitale di attestazione.

Resta centrale anche la consultazione del Casellario Informatico ANAC.

Il Manuale chiarisce che gli Organismi di attestazione, ai fini della valutazione dei requisiti necessari al rilascio e al mantenimento dell’attestazione di qualificazione, sono tenuti a controllare sia le notizie risultanti dal casellario sia quelle presenti nel Forum SOA. Il Forum SOA, all’interno del casellario ANAC, è un ambiente di scambio informativo riservato, che serve da canale ufficiale di comunicazione tra SOA e tra SOA e Autorità.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al documento di approfondimento Manuale SOA 2025 di ANCE.