Come disposto dal D.L. n. 47/2014 (vedi ns. circolare n. 33 dello scorso 31 marzo), il Ministro delle Infrastrutture ha emanato il 24 aprile il decreto che individua le categorie di lavorazioni richiedenti la specifica qualificazione da parte degli esecutori di lavori pubblici; pubblicato sulla G.U.R.I. del 26 aprile ed entrato in vigore all’indomani.
Tale D.M. sana, temporaneamente, il vuoto normativo creatosi a seguito dell’annullamento dei 2° commi artt. 107 e 109 del Regolamento Appalti (DPR n. 207/’10), sancito dal DPR 30 ottobre 2013 (v. ns. circ. n. 185/2013). A seguito del D.M. in oggetto, è stata modificata la classificazione della natura (obbligatoria o non) di alcune lavorazioni e tra quelle “a qualificazione obbligatoria”, é stato modificato l’elenco delle categorie “superspecialistiche” (strutture, impianti e opere speciali c.d. “S.I.O.S.”).  ALLEGHIAMO TABELLA SINTETICA.
Il D.M. in oggetto e, quindi la relativa classificazione delle categorie di lavorazioni, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono stati pubblicati da domenica 27 aprile 2014, nonché – in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi – alle procedure in cui inviti per presentare le offerte siano stati inviati dalla suddetta data in poi. Infine, le disposizioni del D.M. in oggetto, cesseranno di avere efficacia alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari sostitutive dei commi 2° articoli 107 e 109 sopra citati (presumibilmente settembre 2014).