Con la Circolare n. 49 del 22 aprile 2026, l’INPS ha fornito indicazioni in ordine all’ambito di applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, (termine di conversione 28 aprile 2026) che, a causa degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana dal 18 gennaio 2026, ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi e tributari in scadenza nel periodo compreso dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026.

Si fa seguito alla nostra news del 17 marzo 2026 “DL n. 25 del 27 febbraio 2026_Aiuti a imprese e lavoratori ciclone Harry – le novità di maggior interesse per il settore”.

Destinatari datori di lavoro privati, lavoratori autonomi, committenti e liberi professionisti che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano la residenza, oppure avevano sede legale o sede operativa dichiarata alla competente CCIAA in immobili danneggiati, situati nei comuni interessati dagli eventi metereologici verificatesi a partire dal 18 gennaio, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026.

Con le successive ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.1180 del 30 gennaio 2026 e n. 1181 del 17 febbraio 2026 sono stati individuati i territori comunali delle suddette Regioni interessate.

In particolare l’INPS ricorda che la sospensione dei termini riguarda, oltre gli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, anche quelli derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dall’agente della riscossione e dagli avvisi di addebito.

Sono ricompresi nella sospensione anche i versamenti, in scadenza sempre nel medesimo periodo (18 gennaio – 30 aprile 2026), relativi alle note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto e agli atti di accertamento di vigilanza documentale.

La sospensione contributiva si applica anche alle quote di trattamento di fine rapporto (TFR) da versare al Fondo di tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

Rientrano altresì nella sospensione anche il versamento della prima rata in caso di domanda di rateazione per la quale il relativo pagamento ricada nel predetto periodo di sospensione.

La sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in argomento comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori.

Non è previsto rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

I datori di lavoro in possesso dei requisiti, al fine di fruire della sospensione, devono presentare specifica richiesta tramite “Cassetto previdenziale” chiedendo l’attribuzione del codice di autorizzazione “6M” e indicare nel flusso Uniemens il codice causale “N983”.

Gli adempimenti e i versamenti contributivi e assistenziali (compresi quelli relativi alla quota a carico dei Lavoratori) dovranno essere effettuati senza applicazione di interessi, in unica soluzione, entro il 10 ottobre 2026

Nell’ipotesi di datore di lavoro con unica matricola o autorizzato all’accentramento contributivo, avente sedi operative sia in comuni colpiti dagli eventi eccezionali in argomento che al di fuori dei citati territori, la sospensione opera soltanto in relazione ai versamenti contributivi riferiti ai soggetti occupati nei territori colpiti dall’evento.

Per tali datori di lavoro permane l’obbligo di trasmissione del flusso Uniemens, restando sospeso unicamente il versamento contributivo relativo ai lavoratori impiegati nelle aree colpite dagli eventi meteorologici eccezionali.

 Ai fini del DURC, restano esigibili le posizioni debitorie antecedenti al 18 gennaio 2026, mentre quelle oggetto di sospensione non incidono sulla regolarità contributiva.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla Circolare INPS 49/2026