Con circolare n. 1/2019 l’Assessorato Regionale Territorio Ambiente ha emanato Linee Guida in relazione all’ambito applicativo dell’art. 6 comma 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di Vas.

Le linee Guida, individuato l’ambito di applicazione della sopra citata disposizione, anche in relazione al principio di non duplicazione, agli articoli 1 e 2 chiarisce che “non costituiscono oggetto di VAS le varianti urbanistiche su singole opere “di entità puntuale o lineare” che non comportino modifiche ai piani sovraordinati … e che non rendono necessarie variazioni dell’assetto territoriale circostante

In via non esaustiva le Linee Guida riportano un elenco dei provvedimenti di autorizzazione di singole opere che non costituiscono, ai sensi del comma 12 art. 6, oggetto di VAS.

All’art. 6 vengono individuati i criteri di applicazione, mentre l’art. 7 prevede l’istituzione, presso il Dipartimento Regionale dell’Urbanistica, di un database documentale e cartografico delle procedure esperite ai sensi del comma 12 dell’art. 6 del D.lgs. 152/2006.

L’art. 8 precisa infine che le disposizioni in esse contenute trovano applicazione ai procedimenti per i quali, alla data di emanazione delle stesse, non sia stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio, fatti salvi i pareri ambientali già rilasciati sui singoli procedimenti in itinere.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla circolare 1/2019 allegata