L’INPS, con la Circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, illustra la disciplina del cd. Nuovo Bonus mamme, introdotto dal Decreto Legge 95/2025, convertito con Legge 8 agosto 2025, n. 118.

Il nuovo Bonus mamme, destinato alle lavoratrici con almeno due figli, in particolare spetta alle:

  • madri con due figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) : fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio;
  • madri con tre o più figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) : fino ai 18 anni del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato).

Il requisito relativo al numero dei figli deve sussistere alla data del 1° gennaio 2025 o si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2025.

Se la lavoratrice possiede il requisito in argomento lo stesso si intende soddisfatto per l’intero anno, con esclusione dei periodi di sospensione della responsabilità genitoriale, o fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio o del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo nel caso di tre o più figli.

Se tale requisito si perfeziona in un momento successivo al 1° gennaio 2025, il bonus mamme spetta a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito. In particolare, nel caso di nascita del secondo o successivo figlio nel corso dell’anno 2025, il requisito si cristallizza nel mese di nascita, non producendo alcuna decadenza dal diritto l’eventuale decesso del bambino o l’affidamento esclusivo di uno o più figli al padre.
Al fine della sussistenza del requisito non rilevano i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale.

Possono accedervi le lavoratrici dipendenti (pubbliche e private, escluso il lavoro domestico) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata.

Il diritto all’erogazione del bonus mamme sussiste nei soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione.

Per le lavoratrici madri con tre o più figli, il bonus mamme non è riconosciuto per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le lavoratrici con tre o più figli, titolari di contratto a tempo indeterminato, possono, infatti, accedere, fino al 31 dicembre 2026, all’esonero del 100 per cento dei contributi IVS per la quota posta a loro carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024.

Conseguentemente per tali lavoratrici, nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il diritto al bonus mamme cessa a decorrere dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro. A tal proposito, l’Inps evidenzia che anche i rapporti di apprendistato rientrano nei contratti di lavoro a tempo indeterminato, poiché gli stessi devono considerarsi contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

Il reddito da lavoro annuo non deve superare i 40.000 euro.
L’importo di 40 euro mensili, esentasse e non rilevante ai fini ISEE, verrà erogato dall’INPS in un’unica soluzione a dicembre 2025 (o entro febbraio 2026), coprendo fino a 12 mensilità per un massimo di 480 euro annui.

Le mensilità spettanti dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte nel mese di dicembre 2025, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.

Il bonus mamme sarà, pertanto, erogato nel mese di dicembre 2025, compatibilmente con la data di presentazione della domanda, o entro il mese di febbraio 2026 se presentata in tempo non utile all’erogazione di dicembre 2025 e, comunque, entro il 31 gennaio 2026, per un importo mensile di 40 euro per un massimo di 12 mensilità.

Presentazione e gestione delle domande
Il beneficio è erogato a seguito di apposita domanda da parte della lavoratrice madre.
Il servizio per la presentazione della domanda è accessibile attraverso i seguenti canali:

  • sito istituzionale inps.it, utilizzando la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS);
  • Contact CenterMulticanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Le domande devono essere presentate entro 40 giorni dalla data di pubblicazione della circolare in esame, ossia entro il 9 dicembre 2025. Le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente a tale data, possono presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026.

Successivamente alla presentazione della domanda è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario.

All’atto di presentazione della domanda deve essere indicata la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato.

Per gli opportuni approfondimenti, si rinvia alla circolare in esame.

Con il successivo messaggio n. 3289 del 31 ottobre 2025, l’Inps ha fornito alcune precisazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande del Bonus mamme 2025.