In continuità con le nostre precedenti news con riferimento al credito d’imposta ZES Unica – Zona economica speciale per il Mezzogiorno, prorogato per il triennio 2026-2028 dalla legge di Bilancio 2026 [art.1, co.438-443, legge 199/2025] (si veda news del 15 gennaio u.s. – Legge di Bilancio 2026: tutte le misure fiscali in un dossier Ance), si rende noto che l’Agenzia delle Entrate, in attuazione del comma 446, ha emanato il Provvedimento n. 3882 del 30 gennaio 2026 con il quale sono stati approvati i nuovi modelli di comunicazione e le relative istruzioni per la richiesta del credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Ai sensi dell’art. 1 comma 438 L.199/2025, le risorse complessivamente stanziate per la proroga del Credito d’imposta ZES unica ammontano a 2,3 miliardi di euro per l’anno 2026, a 1 miliardo di euro per il 2027 e a 750 milioni di euro per il 2028.

Si ricorda inoltre che, anche per il triennio 2026-2028, l’ammontare massimo del beneficio fruibile da ciascun beneficiario sarà pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale che verrà resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative, come previsto dall’art. 1 comma 441 della L. 199/2025.

Di seguito i contenuti principali del documento di prassi.

Per accedere al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono previsti due modelli di comunicazione a carico del contribuente:

  • Primo modello – l’avvio degli investimenti per comunicare le spese ammissibili al contributo già sostenute o che si prevedono di sostenere
  • Secondo modello – la comunicazione “integrativa” per attestare l’effettiva avvenuta realizzazione degli investimenti comunicati nella prima comunicazione

Entrambe le comunicazioni devono essere trasmesse, esclusivamente in via telematica, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante il software disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), entro le specifiche scadenze, dettagliate di seguito, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Primo modello – l’avvio degli investimenti
Il primo modello di comunicazione deve essere trasmesso (si veda paragrafo 3.1 del Provv.):

  • dal 31 marzo al 30 maggio 2026 per le spese sostenute o da sostenere dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
  • dal 31 marzo al 30 maggio 2027 per le spese sostenute o da sostenere dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
  • dal 31 marzo al 30 maggio 2028 per le spese sostenute o da sostenere dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028.

Il modello di comunicazione è composto da:

  • il frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria, i dati del rappresentante firmatario della comunicazione, l’impegno alla presentazione telematica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  • il quadro A, da compilare con i dati relativi a ciascun progetto d’investimento e l’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui l’impresa intende fruire;
  • il quadro B, da compilare con i dati relativi alle strutture produttive destinatarie del progetto o dei progetti d’investimento;
  • il quadro D, da compilare nel caso in cui il richiedente in relazione ai medesimi beni strumentali oggetto della Comunicazione integrativa, abbia ottenuto oppure richiesto altre agevolazioni (diverse dagli aiuti di Stato), aiuti di Stato o aiuti “de minimis”.

Entro cinque giorni dall’invio della comunicazione, sarà disponibile nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni (si veda paragrafo 3.2 del Provv.)
Nel caso in cui la comunicazione è trasmessa nei quattro giorni precedenti la relativa scadenza e viene poi scartata dal servizio telematico, la stessa sarà considerata comunque tempestiva se ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi ai termini di invio, riferiti a ciascun periodo agevolato (si veda paragrafo 3.3 del Provv.).
La comunicazione viene scartata nei seguenti casi (si veda paragrafo 3.6 del Provv.):

  1. il richiedente non è titolare di partita IVA attiva al momento dell’invio;
  2. il codice attività e quello catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondono con quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e risultanti nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Questo controllo non viene effettuato nel caso in cui la struttura produttiva non è ancora impiantata nella ZES unica.

Secondo modello – la comunicazione “integrativa”
A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno proceduto all’invio della prima comunicazione, hanno l’onere di presentare una comunicazione integrativa.
Mediante tale seconda comunicazione si attesta l’effettiva avvenuta realizzazione dell’investimento dichiarato.

Il secondo modello di comunicazione deve essere trasmesso (si veda paragrafo 4.1 del Provv.):

  • dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 per attestare le spese sostenute e gli investimenti realizzati relativi all’anno 2026;
  • dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 per attestare le spese sostenute e gli investimenti realizzati relativi all’anno 2027;
  • dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 per attestare le spese sostenute e gli investimenti realizzati relativi all’anno 2028.

 Il modello di comunicazione è composto da:

  • il frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria, i dati del rappresentante firmatario della comunicazione, l’impegno alla presentazione telematica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  • il quadro A, da compilare con i dati relativi a ciascun progetto d’investimento e l’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui l’impresa intende fruire;
  • il quadro B, da compilare con i dati relativi alle strutture produttive destinatarie del progetto o dei progetti d’investimento;
  • il quadro C, relativo all’eventuale attestazione di superamento della soglia di 150.000 euro di credito d’imposta, che comporta i controlli antimafia da parte dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’utilizzo del credito ZES (cfr. D.Lgs. 159/2011);
  • il quadro D, da compilare nel caso in cui il richiedente in relazione ai medesimi beni strumentali oggetto della Comunicazione integrativa, abbia ottenuto oppure richiesto altre agevolazioni (diverse dagli aiuti di Stato), aiuti di Stato o aiuti “de minimis”;
  • il quadro E, da compilare con gli estremi delle fatture elettroniche ricevute dal sistema di interscambio SDI e con gli estremi della certificazione del revisore legale (di cui all’art.7 co. 14, del DM 17 maggio 2024).

Entro cinque giorni dall’invio della comunicazione integrativa, anche in questo caso, sarà disponibile nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto (si veda paragrafo 4.5 del Provv.).
La comunicazione integrativa viene scartata al verificarsi delle ipotesi già previste in caso di invio della prima comunicazione, a cui si aggiunge (si veda paragrafo 4.6 del Provv.):

  1. gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondono con i dati presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate;
  2. i dati indicati nella Comunicazione integrativa sono incongruenti rispetto a quelli indicati nella prima Comunicazione già trasmessa;
  3. non è stato compilato il quadro C, né dichiarata l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, se devono essere effettuati i controlli antimafia.

Anche in questo caso, se la comunicazione integrativa viene inviata nei quattro giorni precedenti la relativa scadenza e poi scartata dal servizio telematico, sarà considerata valida se ritrasmessa entro 5 giorni solari dalla scadenza, riferita a ciascun periodo agevolato.