Con il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 17 dicembre 2025, pubblicato il 5 febbraio 2026, sono state rese indicazioni rivolte alle Stazioni appaltanti in merito alla corretta applicazione del D. M. n. 143/2021 sulla verifica della congruità dell’incidenza della manodopera negli appalti pubblici di lavori nel settore edile.

L’ANAC ribadisce che la verifica di congruità della manodopera costituisce adempimento obbligatorio per tutti gli appalti pubblici di lavori edili, di qualsiasi importo, e riguarda le attività di cui all’Allegato X del D. Lgs. n. 81/2008, comprese quelle affini e funzionalmente connesse.

Il documento attestante la congruità è il cosiddetto “DURC di congruità”, rilasciato dalla cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, tramite il portale Edilconnect, sulla base dei dati di cantiere forniti dall’impresa affidataria.

In particolare, il Comunicato chiarisce che:

  • La richiesta di attestazione di congruità può essere presentata dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori e prima del saldo finale;
  • La cassa Edile verifica la corrispondenza tra il costo della manodopera dichiarato e le percentuali minime previste dall’Accordo collettivo nazionale di settore;
  • In caso di scostamento superiore al 5% rispetto ai valori minimi, l’impresa ha 15 giorni per regolarizzare; in mancanza, l’impresa viene iscritta nella banca nazionale delle imprese irregolari e non può ottenere il saldo finale dei lavori;
  • Anche nei casi di pagamento diretto ai subappaltatori, l’amministrazione è comunque tenuta a richiedere all’appaltatore principale l’attestazione di congruità della manodopera.