Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 91 del 20 aprile 2026, la Legge n.50 del 20 aprile 2026, di conversione del Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19 (cd. Decreto PNRR) [si veda nostra news del 6 marzo 2026 “Decreto Legge PNRR – DL n. 19 del 19 febbraio 2026_le novità di maggior interesse per il settore in materia di lavori pubblici, edilizia privata e lavoro”] recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”, in vigore dal 21 aprile 2026.

Per quanto di interesse, si richiamano di seguito in sintesi le modifiche introdotte in sede di conversione al testo del decreto in materia di lavori pubblici ed edilizia privata.

LAVORI PUBBLICI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PNRR [Art. 1, comma 1-bis]
In sede di conversione del decreto, è stato introdotto all’articolo 1 il  comma 1-bis che, in relazione  agli investimenti finanziati con risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, qualora le convenzioni, i contratti di appalto o gli atti di obbligo relativi agli interventi previsti dai medesimi investimenti siano ancora in corso di esecuzione e indichino un termine di ultimazione anteriore rispetto a quello previsto dal PNRR, fissa il termine per la conclusione degli stessi al 30 giugno 2026.
Ciò, anche ai fini dell’applicazione delle penali dovute per il ritardato adempimento.
A seguito dell’entrata in vigore della predetta legge, dunque, lo slittamento al 30 giugno del termine per l’ultimazione degli interventi de quibus è di diritto inserito nel contratto o negli atti convenzionali, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile.
Sul punto, va evidenziato che la stessa disposizione precisa che, qualora gli interventi siano ultimati successivamente alla scadenza del termine originariamente previsto negli atti, ma anteriormente al 30 giugno 2026, non si procede al riconoscimento di premio di accelerazione.
Le medesime disposizioni si applicano anche ai casi in cui il termine di conclusione degli interventi, previsto nelle convenzioni, nei contratti di appalto o negli atti di obbligo, sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e gli interventi non risultino ancora ultimati a tale data.
In relazione al termine conclusione lavori PNRR, si ricorda anche l’adozione da parte della Struttura di missione PNRR, delle Linee guida 2026 (si veda nostra comunicazione del 22 aprile 2026 “Linee guida chiusura PNRR – invio nota di commento ANCE”) che definiscono in modo chiaro il quadro operativo entro cui si completeranno gli interventi e offre indicazioni utili a garantire il risetto delle tempistiche e degli obiettivi concordati a livello europeo.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PNRR E PER LA REALIZZAZIONE DI QUELLI NON PIÙ FINANZIATI CON RISORSE DEL MEDESIMO [Art. 4, comma 1-bis]
Il comma 1-bis dell’articolo 4, introdotto in sede di conversione, prevede che, per salvaguardare l’interesse primario alla realizzazione delle opere pubbliche finanziate con fondi del PNRR, l’amministrazione, in caso di accesso da parte dell’impresa appaltatrice a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza di tipo liquidatorio, dispone la risoluzione del contratto al fine di garantire la conclusione dei lavori entro il termine fissato dalla fonte di finanziamento.
Alla risoluzione del contratto consegue esclusivamente l’obbligo per l’impresa del pagamento delle penali da ritardo già maturate all’atto della risoluzione, anche mediante escussione della garanzia definitiva presentata o compensazione dei crediti già maturati dall’impresa verso l’amministrazione.
Nei medesimi casi, l’amministrazione utilizza i crediti maturati dall’impresa prima del deposito della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza per l’integrale soddisfazione dei crediti retributivi, contributivi e previdenziali maturati dai lavoratori comunque impiegati nell’esecuzione dei lavori. I crediti residui sono, invece, versati alla massa attiva della procedura, secondo le norme vigenti.
A seguito della risoluzione del contratto, l’amministrazione procede all’individuazione del nuovo contraente che subentra nell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 124 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il subentro avviene, in ogni caso, alle medesime condizioni del contratto originario. In caso di impossibilità, l’amministrazione può ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando per individuare il soggetto cui affidare il completamento dei lavori (comma 1-ter).
Da ultimo, lo stesso comma precisa che non è opponibile all’amministrazione un eventuale contratto di cessione o affitto di azienda o ramo di azienda stipulato dall’impresa appaltatrice nei sei mesi precedenti l’attivazione della procedura concorsuale o di composizione negoziata della crisi d’impresa.

COMUNICAZIONE DELLA CONCLUSIONE DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR, DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR E DA PROGRAMMI COFINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA [Art. 23-bis]
L’art. 23-bis, introdotto in sede di conversione, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, del PNC e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’UE, prevede che:

  • l’appaltatore comunichi senza indugio al direttore dei lavori e al responsabile unico del procedimento (RUP) la conclusione dei lavori eseguiti dal subappaltatore;
  • in ogni caso, il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore (DURC), necessario ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL) o del saldo finale successivi alla conclusione dei lavori oggetto di subappalto, è acquisito, entro 10 giorni dalla conclusione dei lavori medesimi,
    • dalla stazione appaltante secondo le modalità ordinarie,
    • o direttamente dal subappaltatore in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell’operatore economico o delle piattaforme, delle banche di dati o dei sistemi di interoperabilità a esso connessi.

Resta invece confermata, anche dopo la conversione in legge, la disposizione del DL. 19/2026 di seguito evidenziata:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE DI CUI ALLA MISSIONE 3 – COMPONENTE 1 DEL PNRR [Art. 23, comma 1]
In materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR, l’art. 23 al comma 1 prevede che:

  • al fine di garantire la prosecuzione degli interventi ferroviari finanziati in tutto o in parte a valere su risorse PNRR – nei casi in cui, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (20 febbraio 2026), non sia stato ancora raggiunto il relativo target PNRR, ivi inclusi quelli affidati al contraente generale, RFI è autorizzata, fino al 30 marzo 2026, ad erogare ai soggetti affidatari, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, fino al 10 per cento dell’ammontare delle riserve riferite agli oneri già sostenuti dall’affidatario alla data di entrata in vigore della disposizione stessa e ritualmente iscritte in contabilità alla medesima data sulle quali non si sia già espresso il CCT costituito ai sensi dell’art. 215 del D.Lgs n. 36/2023.
  • Sul piano delle garanzie, l’importo è erogato, previa costituzione da parte dell’affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima domanda di valore pari all’importo erogato maggiorato di interessi legali per il periodo di 270 giorni, a titolo provvisorio e non comporta il riconoscimento delle pretese contenute nelle riserve.
  • La disposizione scandisce inoltre un iter procedurale e temporale vincolante: entro 270 giorni dall’avvenuta erogazione del predetto importo, l’affidatario sottopone, anche in modo frazionato, le riserve oggetto dell’anticipazione al CCT che si esprime entro il termine di cui all’art. 4 dell’allegato V.2 al Codice (di norma, entro 15 giorni dalla comunicazione del quesito. I giorni possono diventare 20, in caso di particolari esigenze istruttorie).
  • Decorso inutilmente il termine di 270 giorni, l’affidatario è tenuto a restituire a RFI S.p.A. senza ritardo, e comunque entro il termine di 15 giorni, l’importo ricevuto, in relazione alle riserve non sottoposte al CCT, maggiorato degli interessi legali. In caso di mancata restituzione delle somme, RFI S.p.A. è autorizzata a escutere la garanzia di cui sopra.
  • Nel caso in cui, invece, il soggetto beneficiario sottoponga le riserve al predetto CCT e questo si pronunci, l’importo erogato è soggetto a conguaglio, in aumento o in diminuzione, in funzione di quanto accertato dal collegio medesimo. In ogni caso, la determinazione del CCT assume l’efficacia di lodo contrattuale.

EDILIZIA PRIVATA
La legge di conversione conferma con alcune precisazioni le importanti novità per il settore dell’edilizia privata introdotte dal DL.16/2026 in tema di conferenza di servizi, silenzio-assenso (art. 5) e realizzazione di alloggi e residenze universitarie (art. 20).

ART. 5 – MISURE IN MATERIA DI REGIMI AMMINISTRATIVI
Conferenza di servizi
L’articolo 5 introduce disposizioni di carattere di semplificazione procedimentale in materia di regimi amministrativi con particolare riferimento alla disciplina della conferenza di servizi accelerata, inizialmente introdotta dall’art. 13 del Decreto legge n. 76/2020 e finora applicata in via temporanea (da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2026 dal Decreto legge n. 25/2025).
In particolare:

  • l’art.5, comma 1, lett. a), n. 1 (che sostituisce integralmente la lett. c) del comma 2 dell’art. 14-bis della legge sul procedimento amministrativo (L.241/1990) è intervenuto in tema di conferenza di servizi semplificata (cosiddetta “asincrona”), disponendo:
  • la riduzione da 45 a 30 giorni dei termini a disposizione delle pubbliche amministrazioni per fornire i propri pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati
  • la riduzione da 90  a 60 giorni dei detti termini a disposizione delle pubbliche amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e dell’incolumità pubblica, fatti salvi i maggiori termini previsti dal diritto dell’Unione europea.
  • l’art.5, comma 1, lett. a), n. 1-bis (introdotto in sede di conversione), al fine di garantire un maggiore coordinamento del testo degli articoli 14-bis e 14-ter della legge 241/1990 con le nuove norme come introdotte dal Decreto-legge 19/2026 ha sostituito all’art.14-bis (conferenza semplificata), comma 2, lett. d) il riferimento alla “modalità sincrona disciplinata dall’articolo 14-ter” con quello della “modalità telematica di cui al comma 6” dell’art.14-bis.
  • l’art.5, comma 1, lett. a), n. 2 (che sostituisce il secondo e il terzo periodo del comma 3 dell’art. 14-bis della legge 241/1990) rafforza l’obbligo di motivazione a carico delle amministrazioni partecipanti ai procedimenti decisori, comprese quelle competenti in materia di urbanistica, paesaggio, archeologia e patrimonio culturale, introducendo il cosiddetto dissenso “costruttivo. Nello specifico, in caso di dissenso o di assenso condizionato, tali amministrazioni sono tenute ad indicare analiticamente le modifiche, le prescrizioni e le misure mitigatrici necessarie ai fini del superamento del dissenso e fornire la quantificazione, ove possibile, dei relativi oneri finanziari.
  • l’art.5, comma 1, lett. a), n. 3 (che sostituisce il comma 6 dell’art. 14-bis della Legge 241/1990) prevede che, qualora non vi sia un assenso non condizionato o senza necessità di modifiche sostanziali al progetto ovvero sia stato espresso un dissenso non superabile, l’amministrazione procedente svolga, entro 10 giorni dalla scadenza del termine per i pareri, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte per l’esame contestuale degli interessi e la tempestiva adozione della determinazione conclusiva; in tale sede si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione, non abbiano espresso la propria posizione ovvero abbiano formulato un dissenso non motivato o riferito a questioni estranee all’oggetto della conferenza. In sede di conversione è stato introdotto, nell’ambito della riunione telematica conclusiva della conferenza di servizi semplificata, uno specifico criterio di decisione. Si prevede, riprendendo il medesimo criterio della conferenza simultanea, che l’amministrazione procedente decida “sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti”.
  • l’art.5, comma 1, lett. a), n. 4 modifica i termini indicati al comma 7 dell’articolo 14-bis da 45 a 30 giorni.
  • l’art.5, comma 1, lett. a-bis) (introdotta in sede di conversione), ai fini del coordinamento normativo, la lettera a-bis) dispone la soppressione nell’articolo 14-ter, comma 1, del riferimento alla data previamente comunicata ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera d).
  • L’art.5, comma 1, lett. b) interviene in tema di conferenza di servizi simultanea (cosiddetta “sincrona”) di cui all’art. 14-ter, comma 2 della Legge 241/1990 riducendo i termini per la conclusione dei lavori da 45 a 30 giorni dalla prima riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona e da 90 a 60 giorni nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili.
  • l’art.5, comma 1, lett. b-bis) (introdotta in sede di conversione) aggiunge, all’art. 16 della legge 241/1990, il comma 4-bis imponendo un obbligo di motivazione congrua e una formulazione univoca (assenso o dissenso) per i pareri di cui al comma 1 del medesimo articolo. In particolare, introduce la prescrizione di misure mitigatrici in caso di criticità ai fini di rendere possibile l’assenso, quantificando, se possibile, i relativi costi. L’organo consultivo non può, dunque, limitarsi ad un diniego, ma deve indicare le misure necessarie per rendere l’intervento ammissibile, nel rispetto del principio di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria.
  • l’art.5, comma 1-bis (introdotto in sede di conversione) fa salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 4, secondo periodo del Decreto-legge 25/2025, in base al quale fino al 31 dicembre 2026 le misure della conferenza di servizi cosiddetta “accelerata” di cui all’articolo 13 del Decreto-legge 76/2020 si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletare nell’ambito delle procedure autorizzatorie delle opere finanziate dal Pnrr e dal Pnc.

Al riguardo si ricorda che l’articolo 13 del Decreto-legge 76/2020 prevede una riduzione maggiore del termine a disposizione delle pubbliche amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, ecc. per rilasciare la propria decisione nell’ambito della conferenza di servizi (45 giorni anziché 60 giorni come previsto dal Decreto-legge 19/2026), oltre ad alcune altre misure non riprese da quest’ultimo.
La norma dell’art. 5, comma 1-bis del DL 19/2026 come inserita dalla legge di conversione 50/2026 sembrerebbe quindi voler salvaguardare l’applicazione fino al 31 dicembre 2026 delle previsioni dell’art. 13 del Decreto-legge 76/2020 alle sole conferenze di servizi connesse alla realizzazione delle opere finanziate con fondi del Pnrr e del Pnc.
Per contro da ciò sembrerebbe derivare che a tutte le conferenze di servizi – diverse da quelle connesse alle opere Pnrr e Pnc – indette a partire dalla data di entrata in vigore del DL 19/2026 (20 febbraio 2026) trovi applicazione la disciplina ordinaria di cui agli artt. 14 e ss. della legge 241/1990, come ora modificata dal DL 19/2026 e dalla legge di conversione 50/2026.

Silenzio-assenso [articolo 5, comma 1, lett. d)]
In sede di conversione sono state confermate, con alcune integrazioni, le modifiche all’articolo 20, commi 1 e 2-bis della legge 241/1990, chiarendo le condizioni di operatività del silenzio-assenso e introducendo meccanismi di maggiore certezza dei tempi e tutela dell’affidamento per imprese e professionisti.
In particolare:

  • vengono individuati espressamente i casi in cui il silenzio-assenso non si forma, ossia quando l’istanza non sia presentata all’amministrazione competente oppure sia priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto (si veda 5, comma 1, lett. d), punto 1.2));
  • viene introdotto un sistema automatico (e non più su istanza del privato) e telematico di attestazione del decorso dei termini e della conseguente formazione del silenzio-assenso (si veda 5, comma 1, lett. d), punto 2.1));
  • per i procedimenti non ancora telematizzati, l’amministrazione è comunque tenuta a trasmettere d’ufficio l’attestazione all’indirizzo Pec o di posta elettronica ordinaria indicato nell’istanza.

Nel corso dell’iter parlamentare è stata inoltre introdotta una ulteriore modifica all’articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. In particolare, è stato previsto un termine perentorio di 10 giorni dalla formazione del silenzio-assenso entro il quale, nei procedimenti non ancora telematizzati, l’amministrazione è tenuta a rilasciare la relativa attestazione. Decorso inutilmente tale termine, l’attestazione può essere sostituita da una dichiarazione resa dal privato o dal progettista abilitato (si veda art. 5, comma 1, lett. d), punto 2.2)).

ART.20 – MISURE URGENTI IN MATERIA DI ALLOGGI E DI RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI PER L’ATTUAZIONE DELLA RIFORMA 1.7 «RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE SUGLI ALLOGGI PER STUDENTI E INVESTIMENTI NEGLI ALLOGGI PER STUDENTI» DELLA MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 DEL PNRR
Alloggi per studenti universitari
Confermata con la legge di conversione la disposizione di cui al comma 2 dell’art.20 (che modifica l’articolo 1-quater della Legge 338/2000 introducendo il nuovo comma 2-ter), il quale interviene sul fronte dell’edilizia universitaria, nell’ambito dei finanziamenti previsti dal PNRR, prevedendo una serie di misure per agevolare i cambi di destinazione d’uso degli immobili da destinare a nuovi alloggi per studenti universitari.
In particolare, viene specificato che per tali interventi edilizi non è necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato. Tali interventi possono essere realizzati con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’articolo 28-bis del DPR 380/2001 qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all’intervento, da cedere al Comune.