Decreto Legge PNRR – DL n. 19 del 19 febbraio 2026_le novità di maggior interesse per il settore in materia di lavori pubblici, edilizia privata e lavoro
- 6 Marzo 2026
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Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.41 del 19 febbraio 2026 è stato pubblicato il Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19 cd. Decreto PNRR recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”. Il decreto, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.R.I – ossia, il 20 febbraio 2026 – è stato già trasmesso alla Camera dei Deputati per avviare l’iter di conversione (DDL 2807/C). Per quanto di interesse, si richiamano di seguito in sintesi le disposizioni in materia di lavori pubblici, edilizia privata e lavoro.
LAVORI PUBBLICI
Relativamente al settore dei lavori pubblici, si richiama di seguito una disposizione in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR, contenuta all’articolo 23, comma 1, la quale consente a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), fino al 30 marzo 2026, di corrispondere ai soggetti affidatari dei lavori un’anticipazione provvisoria, fino a un massimo del 10% dell’importo delle riserve riferite agli oneri già sostenuti, purché su tali riserve non si sia ancora pronunciato il Collegio Consultivo Tecnico (CCT).
ART. 23 – Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR
In particolare, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi ferroviari finanziati in tutto o in parte a valere su risorse PNRR – nei casi in cui, alla data di entrata in vigore del decreto in esame (20 febbraio 2026), non risulti ancora raggiunto il relativo target PNRR, ivi inclusi quelli affidati al contraente generale, RFI è autorizzata, fino al 30 marzo 2026, ad erogare ai soggetti affidatari, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, fino al 10 per cento dell’ammontare delle riserve riferite agli oneri già sostenuti dall’affidatario alla data di entrata in vigore della disposizione stessa e ritualmente iscritte in contabilità alla medesima data sulle quali non si sia già espresso il CCT costituito ai sensi dell’art. 215 del D.Lgs n. 36/2023.
Sul piano delle garanzie, l’importo è erogato, previa costituzione da parte dell’affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima domanda di valore pari all’importo erogato maggiorato di interessi legali per il periodo di 270 giorni, a titolo provvisorio e non comporta il riconoscimento delle pretese contenute nelle riserve.
La disposizione scandisce inoltre un iter procedurale e temporale vincolante: entro 270 giorni dall’avvenuta erogazione del predetto importo, l’affidatario sottopone, anche in modo frazionato, le riserve oggetto dell’anticipazione al CCT che si esprime entro il termine di cui all’art. 4 dell’allegato V.2 al Codice (di norma, entro 15 giorni dalla comunicazione del quesito. I giorni possono diventare 20, in caso di particolari esigenze istruttorie).
Decorso inutilmente il termine di 270 giorni, l’affidatario è tenuto a restituire a RFI S.p.A. senza ritardo, e comunque entro il termine di 15 giorni, l’importo ricevuto, in relazione alle riserve non sottoposte al CCT, maggiorato degli interessi legali. In caso di mancata restituzione delle somme, RFI S.p.A. è autorizzata a escutere la garanzia di cui sopra.
Nel caso in cui, invece, il soggetto beneficiario sottoponga le riserve al predetto CCT e questo si pronunci, l’importo erogato è soggetto a conguaglio, in aumento o in diminuzione, in funzione di quanto accertato dal collegio medesimo. In ogni caso, la determinazione del CCT assume l’efficacia di lodo contrattuale.
EDILIZIA PRIVATA
Il DL introduce rilevanti novità per l’edilizia privata, intervenendo su tre ambiti chiave: conferenza di servizi, silenzio-assenso (art. 5) e realizzazione di alloggi e residenze universitarie (art. 20).
ART. 5 – Misure in materia di regimi amministrativi
Conferenza di servizi
L’articolo 5 introduce disposizioni di carattere di semplificazione procedimentale in materia di regimi amministrativi con particolare riferimento alla disciplina della conferenza di servizi accelerata, inizialmente introdotta dall’art. 13 del Decreto legge n. 76/2020 e finora applicata in via temporanea (da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2026 dal Decreto legge n. 25/2025).
In particolare, l’art.5, comma 1, lett. a), n. 1 (che sostituisce integralmente la lett. c) del comma 2 dell’art. 14-bis della legge sul procedimento amministrativo (L.241/1990)) interviene in tema di conferenza di servizi semplificata (cosiddetta “asincrona”), disponendo:
- la riduzione da 45 a 30 giorni dei termini a disposizione delle pubbliche amministrazioni per fornire i propri pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati
- la riduzione da 90 a 60 giorni dei detti termini a disposizione delle pubbliche amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e dell’incolumità pubblica, fatti salvi i maggiori termini previsti dal diritto dell’Unione europea
L’art.5, comma 1, lett. b) interviene invece in tema di conferenza di servizi simultanea (cosiddetta “sincrona”) di cui all’art. 14-ter, comma 2 della Legge 241/1990 riducendo i termini per la conclusione dei lavori da 45 a 30 giorni dalla prima riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona e da 90 a 60 giorni nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili.
L’art.5, comma 1, lett. a), n. 2 (che sostituisce il secondo e il terzo periodo del comma 3 dell’art. 14-bis della legge 241/1990) rafforza l’obbligo di motivazione a carico delle amministrazioni partecipanti ai procedimenti decisori, comprese quelle competenti in materia di urbanistica, paesaggio, archeologia e patrimonio culturale, introducendo il cosiddetto dissenso “costruttivo. Nello specifoco, in caso di dissenso o di assenso condizionato, tali amministrazioni sono tenute ad indicare analiticamente le modifiche, le prescrizioni e le misure mitigatrici necessarie ai fini del superamento del dissenso e fornire la quantificazione, ove possibile, dei relativi oneri finanziari.
L’art.5, comma 1, lett. a), n. 3 (che sostituisce il comma 6 dell’art. 14-bis della Legge 241/1990) prevede che, qualora non vi sia un assenso non condizionato o senza necessità di modifiche sostanziali al progetto ovvero sia stato espresso un dissenso non superabile, l’amministrazione procedente svolga, entro 10 giorni dalla scadenza del termine per i pareri, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte per l’esame contestuale degli interessi e la tempestiva adozione della determinazione conclusiva; in tale sede si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione, non abbiano espresso la propria posizione ovvero abbiano formulato un dissenso non motivato o riferito a questioni estranee all’oggetto della conferenza.
Silenzio-assenso
Lo stesso articolo 5, comma 1, lett. d) interviene anche sull’art. 20 della Legge n. 241/1990, chiarendo le condizioni di operatività del silenzio-assenso e introducendo meccanismi di maggiore certezza dei tempi e tutela dell’affidamento per imprese e professionisti.
In particolare:
- vengono individuati espressamente i casi in cui il silenzio-assenso non si forma, ossia quando l’istanza non sia presentata all’amministrazione competente oppure sia priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto (si veda art. 5, comma 1, lett. d), punto 1.2));
- viene introdotto un sistema automatico (e non più su istanza del privato) e telematico di attestazione del decorso dei termini e della conseguente formazione del silenzio-assenso (si veda art. 5, comma 1, lett. d), punto 2.1));
- per i procedimenti non ancora telematizzati, l’amministrazione è comunque tenuta a trasmettere d’ufficio l’attestazione all’indirizzo Pec o di posta elettronica ordinaria indicato nell’istanza (si veda art. 5, comma 1, lett. d), punto 2.2)).
ART. 20 – Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari per l’attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR
Alloggi per studenti universitari
Il comma 2 dell’art.20 (che modifica l’articolo 1-quater della Legge 338/2000 introducendo il nuovo comma 2-ter), interviene sul fronte dell’edilizia universitaria, nell’ambito dei finanziamenti previsti dal PNRR, prevedendo una serie di misure per agevolare i cambi di destinazione d’uso degli immobili da destinare a nuovi alloggi per studenti universitari.
In particolare, viene specificato che per tali interventi edilizi non è necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato. Tali interventi possono essere realizzati con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’articolo 28-bis del DPR 380/2001 qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all’intervento, da cedere al Comune.
LAVORO
ART. 12 – Misure urgenti in materia di microimprese
L’art. 12, comma 1 introduce, nel Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), l’art. 2-quaterdecies.1, disponendo una specifica procedura di notifica nei casi di violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali da parte delle microimprese con meno di 5 dipendenti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 33 del Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. GDPR).
Il citato articolo 33 del GDPR stabilisce che, in caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento deve notificare la violazione all’autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Tale procedura, ai sensi del successivo comma 2, sarà disciplinata con apposito provvedimento del Garante della privacy, prevedendo il ricorso a strumenti di autovalutazione guidata e un canale di assistenza semplificata che forniscano supporto ai soggetti tenuti alla notifica.







