Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 15697 depositata in data 22 aprile 2025) si è pronunciata sulla responsabilità del datore di lavoro derivante dal mancato adempimento dell’obbligo di formazione dei lavoratori.

La sentenza in epigrafe si inserisce nel solco tracciato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità penale e infortuni sul lavoro. Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ribadisce ed analizza i contenuti sui doveri in ambito della sicurezza, gravanti sulla figura datoriale, declinabili negli obblighi di adeguata formazione, informazione e addestramento (D.Lgs. n. 81/2008 art. 2, lettere aa), bb), e cc) dei lavoratori nonché nell’attenta valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro e a questo connessi.

 Nel caso di specie, relativo all’accertamento di un infortunio sul lavoro occorso ai danni di un dipendente (impegnato a scaricare della merce da un furgone da cantiere) la Corte ha rigettato il ricorso proposto dal datore di lavoro convenuto avverso la sentenza di condanna (per aver omesso, da un lato, di formare adeguatamente il lavoratore e, dall’altro, di impartire disposizioni al medesimo sui rischi e sulle azioni da intraprendere nella movimentazione dei carichi) emanata dalla Corte d’Appello territorialmente competente.

L’addebito di colpa nei confronti dell’imputato era stato individuato dai giudici di secondo grado nell’imprudenza, negligenza, imperizia e violazione degli artt. 18. Comma 1 lett. F), 37 comma 1 del d.lgs. n. 81/2008 (T. U. sulla salute e sicurezza sul lavoro), per aver appunto omesso di formare adeguatamente il lavoratore e di impartirgli disposizioni sui rischi e sulle azioni da intraprendere nell’attività svolta.

Il Supremo Collegio – con la medesima argomentazione – rileva, preliminarmente, che l’obbligo di fornire adeguata formazione ai lavoratori, è uno dei principi gravanti sul datore, dal momento che serve a rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti.

La Corte prosegue affermando che, il datore di lavoro che non adempie a suddetti obblighi risponde dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore dipendente, ove le condotte imprudenti di quest’ultimo siano conseguenza diretta ed imprevedibile dell’inadempienza degli obblighi datoriali. In presenza di tale nesso eziologico la condotta negligente o imprudente del lavoratore non vale dunque a graduare o escludere in capo al datore di lavoro l’addebito di colpa.

 La logica che informa l’intera disciplina contenuta nel Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008), espressamente richiamata in sentenza, è di tipo preventivo-precauzionale. Tale modello normativo di tutela individua nel datore di lavoro il principale debitore di sicurezza, chiamato ad adempiere a una serie di obblighi di carattere prevenzionale finalizzati all’eliminazione dei rischi.