Con la Delibera n. 413 del 22 ottobre 2025, l’ANAC ha approvato l’Aggiornamento e la revisione del “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”, aggiornando il testo, originariamente adottato con il Comunicato del 16 ottobre 2014, con le novità introdotte dal 1° luglio 2023 dal D.Lgs. 36/2023 (cd. Nuovo Codice Appalti) e dal successivo D. Lgs. 209/2024 (cd. Correttivo al Codice Appalti).

Oltre all’aggiornamento dei riferimenti normativi, nonché dei principali orientamenti giurisprudenziali maturati dopo il 2014, il Manuale tiene conto anche dei singoli pronunciamenti adottati dall’ANAC, nell’intento di fornire indicazioni sulla corretta applicazione delle nome del Codice e, in particolare, dell’Allegato II.12, oggetto già di Comunicati del Presidente ANAC, richiamati nel preambolo della delibera stessa, quali:

Tra le novità più importanti, come segnalato dalla stessa ANAC:

  • Qualificazione delle cd. reti di impresa, le cui indicazioni sono contenute nel capitolo 2_1_3 ( pag. 78-79), equiparate, laddove ne ricorrano i presupposti, ai Consorzi stabili. In analogia con le modalità per il conseguimento della qualificazione, vengono estese ai contratti di rete anche le ulteriori indicazioni fornite sui Consorzi stabili e tra queste, in particolare, il principio inerente il divieto della contemporanea partecipazione a più forme stabili di aggregazione di imprese;
  •  Qualificazione attraverso i trasferimenti aziendali, i cui principi e i criteri per procedere alla qualificazione degli operatori economici ,attraverso l’utilizzo dei requisiti maturati dai cedenti, sono contenuti nel Capitolo IV della II parte del Manuale. In particolare, come evidenziato dalla stessa ANAC, poiché il legislatore ha confermato in 15 anni il periodo di attività documentabile ai fini del conseguimento della qualificazione, rendendo quindi possibile portare in valutazione ai fini della qualificazione un ramo d’azienda acquisito oltre 5 anni dalla sottoscrizione del contratto con la SOA, gli indicatori calcolati sulla base dell’atto di cessione non risulterebbero più “attuali”.

Per tale motivo, nel caso in cui l’impresa cessionaria richieda la valutazione di un ramo d’azienda acquisito oltre sei mesi dalla stipula dell’atto di cessione, sono state fornite specifiche indicazioni, ovvero l’impresa cessionaria dovrà dimostrare di aver maturato, in tale arco temporale (6 mesi), i requisiti propri relativi alle attività del ramo aziendale acquisito.

  • Qualificazione tramite avvalimento, le cui indicazioni sono contenute nel capitolo V della parte II del Manuale. Riguardo il ricorso all’istituto dell’avvalimento per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione, alla luce delle disposizioni del Codice in materia e del consolidato orientamento giurisprudenziale, l’ANAC ha introdotto due condizioni preliminari per il trasferimento dei requisiti dell’impresa ausiliaria, e stabilito un limite temporale entro il quale verificare, in capo all’impresa ausiliaria priva di attestazione, i requisiti speciali che effettivamente possono essere posti in disponibilità dell’impresa ausiliata. In particolare:
    – La prima condizione riguarda l’ultimo bilancio dell’impresa ausiliaria, che deve risultare depositato non oltre i 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto di attestazione da parte dell’impresa ausiliata.
    – La seconda condizione riguarda il rispetto del primo indicatore della reale funzionalità/produttività, in linea con quanto previsto per la valutazione delle cessioni d’azienda.
    Coerentemente con queste due condizioni, si è ritenuto opportuno stabilire che l’arco temporale di riferimento per i requisiti dell’impresa ausiliaria da portare in valutazione sia di 7 anni antecedenti la stipula del contratto di avvalimento.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla delibera ANAC n. 413 del 22 ottobre 2025 ed al Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, in allegato.