Facendo seguito alle nostre precedenti news in materia di sicurezza antincendio (da ultimo 01/09/2025 “Decreto controlli antincendio: ulteriore proroga all’entrata in vigore delle disposizioni relative alla qualificazione dei tecnici manutentori”) si richiama l’attenzione sull’imminente entrata in vigore delle disposizioni contenute nel DM 1° settembre 2021, recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», noto come “Decreto Controlli”.

In particolare, le disposizioni relative alla qualificazione dei tecnici manutentori diverranno pienamente efficaci a decorrere dal 25 settembre prossimo.

Da tale data, il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio dovranno essere affidati esclusivamente a tecnici manutentori qualificati ai sensi del citato decreto.

La nuova disciplina interessa un ampio insieme di impianti, attrezzature e sistemi di protezione antincendio, tra cui:

  • estintori;
  • reti di idranti;
  • impianti sprinkler;
  • impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI);
  • sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (EVAC);
  • sistemi di evacuazione fumo e calore;
  • sistemi a pressione differenziale;
  • sistemi a polvere;
  • sistemi a schiuma;
  • sistemi spray ad acqua;
  • sistemi ad acqua nebulizzata (water mist);
  • sistemi estinguenti ad aerosol condensato;
  • sistemi a riduzione di ossigeno;
  • porte e finestre apribili resistenti al fuoco;
  • sistemi di spegnimento con estinguente gassoso.

La disciplina si inserisce nel quadro normativo previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nell’ambito del quale sono in capo al datore di lavoro le responsabilità, anche di natura penale, connesse alla corretta gestione delle attività di controllo e manutenzione dei sistemi di sicurezza antincendio.

In tale contesto, il datore di lavoro è tenuto a verificare che tali attività siano affidate esclusivamente a soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente.

Pertanto, al fine di assicurare la piena conformità alla nuova disciplina e prevenire possibili contestazioni in sede ispettiva o di controllo, si invitano le imprese a:

  • verificare con i propri manutentori il possesso della qualificazione prevista dal DM 1° settembre 2021;
  • acquisire idonea documentazione attestante tale requisito;
  • prevedere espressamente tale obbligo nei contratti di appalto relativi alle attività di controllo e manutenzione antincendio.