Con il Messaggio n. 2418/2026, l’INPS illustra le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 107/2026, recante “Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica” (vedi nostra news del 15 luglio scorso DL n. 107/2026: CIGO – Tutele per emergenze climatiche”), e fornisce le relative istruzioni operative.

Di seguito le indicazioni dell’Istituto in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell’escavazione.

Il comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 107/2026 dispone che per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui all’art. 12, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 148/2015 (relative al limite di durata massima della CIGO) non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente   non   evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’art.  10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo d.lgs., ossia le imprese dei settori edile, lapideo e dell’escavazione.

Pertanto, come illustrato dall’Inps nel messaggio in commento, anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, determinate da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi siano computati al fine del raggiungimento del limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile.

L’Istituto ricorda che gli altri datori di lavoro rientranti nella disciplina della CIGO, con riguardo ai trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), fruiscono già, in via generale, della neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi.

L’Inps segnala, inoltre, che sempre il comma 1 dell’articolo 6 in esame stabilisce che, per le relative richieste di CIGO, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale, confermando la disposizione già prevista, in via generale, dall’articolo 13, comma 3, del d.lgs. n.148/2015 (il quale dispone, al secondo periodo, che “il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili”).

La circolare riepiloga, quindi, la disciplina applicabile, in generale, alle richieste di CIGO connesse a eventi oggettivamente non evitabili, in particolare:

  • non trova applicazione, per il lavoratore, il requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro (30 giorni) presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento di integrazione salariale;
  • la domanda di accesso al trattamento deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
  • non è dovuto il versamento del contributo addizionale.

Con riferimento agli aspetti contributivi, come sopra richiamato, la circolare ricorda infatti che i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 107/2026 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del d.lgs. n. 148/2015.

Conseguentemente, si chiarisce che, quindi, l’unica deroga alla disciplina generale di cui al d.lgs. n. 148/2015 riguarda l’esclusione delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa autorizzate ai sensi del citato articolo 6 del decreto-legge n. 107/2026 ai fini del computo dei limiti massimi di durata della CIGO stessa, previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 12 del medesimo d. lgs. n. 148/2015 (ossia 52 settimane nel biennio mobile).

L’Inps precisa, di conseguenza, che i suddetti periodi di integrazione salariale rilevano, invece, ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. n. 148/2015, qualora tale contributo sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale (CIGO/CIGS) fruiti nel quinquennio mobile.

Oltre a quanto espressamente precisato dall’Inps nel messaggio in esame, si ricorda che, per la generalità dei settori rientranti nella disciplina della CIGO (e, quindi, anche per le imprese dell’edilizia), i periodi di trattamento relativi a interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili sono computati ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) di cui all’art. 4 del d. lgs n. 148/2015 (cfr. circolare Inps n. 197/2015; cfr. anche messaggio Inps n. 3959/2023 e nostre news del 31 luglio 2024 “Indicazioni INPS Emergenza climatica – Disposizioni in materia di CIGO per l’edilizia, ART.2 BIS dl 63/2024e dell’8 settembre 2025 INPS – Circ. n. 121/2025: Ammortizzatori sociali e tutele per emergenze climatiche – nuove indicazioni INPS – Circ. n. 121/2025: Ammortizzatori sociali e tutele per emergenze climatiche – nuove indicazioni).

L’Istituto ricorda, altresì, che trova applicazione il termine di decadenza di cui all’art. 7 del d. lgs. n. 148/2015 per il rimborso o conguaglio dell’importo dell’integrazione salariale anticipato dal datore di lavoro.

Inoltre, per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di CIGO autorizzato ai sensi del citato art. 6 del decreto-legge n. 107/2026, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

In ordine alle istruzioni operative, l’Inps ricorda che ai fini della presentazione delle domande di CIGO per i periodi oggetto di neutralizzazione, di cui sopra, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni devono attenersi alle consuete modalità di invio.

Per quanto riguarda la compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di CIGO anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, e la compilazione dei flussi UniEmens-Cig, ai fini del pagamento diretto da parte dell’Inps, si rinvia rispettivamente ai paragrafi 1.3 e 1.4.

Infine con riferimento alle risorse finanziarie, si ricorda che, come previsto dal citato dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 107/2026, per la copertura della suddetta misura in materia di CIGO sono stanziati 4,9 milioni di euro per l’anno 2026.

Il monitoraggio, anche in via prospettica, relativo al rispetto del suddetto limite di spesa è affidato all’Inps, che non potrà accogliere eventuali domande che dovessero eccedere tale limite finanziario.

Nel messaggio in esame l’Inps comunica di avere altresì recentemente riepilogato le indicazioni operative relative alle regole ordinarie di ricorso alla CIGO nel caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo nel messaggio n. 2103 del 24 giugno 2026, non pubblicato nel portale dell’Istituto, essendo stato trasmesso direttamente alle relative Strutture territoriali.