PPP e appalto tradizionale: i nuovi criteri della Ragioneria Generale dello Stato per la valutazione del “Value for Money”
- 28 Agosto 2026
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La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato il documento “Value for Money nelle scelte delle pubbliche amministrazioni”, con il quale viene aggiornato il quadro metodologico per la valutazione della convenienza del Partenariato Pubblico-Privato (PPP) rispetto alle forme tradizionali di affidamento, alla luce del D. Lgs. n. 36/2023 e delle più significative esperienze maturate a livello europeo.
Il documento muove dalla considerazione che il ricorso al PPP costituisce una possibile alternativa al procurament tradizionale, ma presuppone una valutazione preventiva della convenienza della scelta, affinché l’Amministrazione possa individuare la soluzione contrattuale maggiormente rispondente all’interesse pubblico.
In tale prospettiva assume un ruolo centrale il Value for Money (VfM), inteso come capacità dell’Amministrazione di conseguire il miglior equilibrio tra le risorse pubbliche impiegate e i risultati ottenuti, tenendo conto non soltanto del costo dell’intervento, ma anche della qualità delle prestazioni, dei benefici e dei rischi connessi all’intero ciclo di vita del progetto.
La valutazione, pertanto, non può esaurirsi in un mero confronto finanziario tra PPP e appalto tradizionale, ma deve comprendere anche elementi qualitativi e, soprattutto, la corretta individuazione, qualificazione e allocazione dei rischi tra soggetto pubblico e operatore privato.
Particolare rilievo assume il Public Sector Comparator (PSC), strumento attraverso il quale viene confrontato il costo complessivo – comprensivo dei rischi – della realizzazione dell’intervento mediante PPP con quello che l’Amministrazione dovrebbe sostenere ricorrendo alle modalità tradizionali di procurement. La comparazione consente quindi di verificare, in termini concreti, se il trasferimento di determinati rischi al partner privato produca un’effettiva convenienza per il settore pubblico.
La Ragioneria evidenzia inoltre l’opportunità di rafforzare le competenze specialistiche delle Amministrazioni nella strutturazione delle operazioni di PPP, prospettando, anche sulla base delle esperienze europee, lo sviluppo di strutture specializzate di supporto (PPP Unit), modelli standardizzati e sistemi di verifica e validazione delle analisi di Value for Money, dei PSC e del Piani economico-finanziari, in particolare per gli interventi di maggiore rilevanza.
Si ricorda, tra l’altro, come nel quadro delle recenti evoluzioni del PPP assume particolare rilievo anche la questione del diritto di prelazione del promotore nella procedura di finanza di progetto. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 5 febbraio 2026, causa C-810/2024, ha ritenuto incompatibile con i principi unionali il meccanismo che consentiva al promotore, qualora non fosse risultato aggiudicatario, di adeguare successivamente la propria proposta a quella del miglior offerente e conseguire l’affidamento. Tale meccanismo è stato ritenuto idoneo ad alterare la parità di trattamento tra i concorrenti e l’effettività della concorrenza, attribuendo al promotore un vantaggio nella fase successiva alla presentazione delle offerte.
La pronuncia incide direttamente sull’operatività della disciplina nazionale della finanza di progetto e determina il sostanziale stop alla prelazione del promotore, con la conseguente necessità, per le Amministrazioni, di tenere conto dei principi affermati dalla Corte nelle procedure interessate. Sul versante degli operatori economici, particolare attenzione è stata posta anche da ANCE sulla necessità di individuare adeguati strumenti di tutela del promotore. Il tema riguarda, in particolare, la possibilità di assicurare al promotore forme di riconoscimento o ristoro dell’attività progettuale e propositiva svolta, contemperando tale esigenza con i principi di concorrenza e parità di trattamento che governano la successiva procedura di affidamento.
In conclusione, il documento rafforza il principio secondo cui la scelta di privilegiare il PPP deve essere preceduta da una comparazione strutturata con l’appalto tradizionale, fondata sui costi dell’intero ciclo di vita, sulla qualità delle prestazioni e sulla corretta allocazione dei rischi.
Le indicazioni della Ragioneria hanno carattere prevalentemente metodologico e prospettico e non introducono, di per sé, nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal Codice degli appalti pubblici; costituisce tutta via un importante riferimento operativo per le Amministrazioni chiamate a motivare la scelta di ricorrere a forme di partenariato.
Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al documento “Value for Money nelle scelte delle pubbliche amministrazioni” pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Stato.






