E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 192 del 20 agosto 2026, la Legge n.152 del 7 agosto 2026, di conversione del Decreto Legge 26 giugno 2026, n. 107 (cd. Decreto Infrastrutture) recante “Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti”, in vigore dal 21 agosto 2026.

 Di seguito si riepilogano, in sintesi, le principali disposizioni di interesse per il settore.

Art.1-bis – Sospensione del recupero dell’anticipazione art. 125 D.Lgs. 36/2023
Per quanto riguarda il settore dei lavori pubblici, merita particolare attenzione la disposizione di cui all’art. 1-bis, introdotta in sede di esame del provvedimento al Senato, che interviene sulla disciplina del recupero dell’anticipazione prevista dall’articolo 125 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2026), introducendone la facoltà di sospensione.

La misura è finalizzata a sostenere le imprese impegnate nell’esecuzione di lavori pubblici che si trovano a fronteggiare difficoltà di approvvigionamento e aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, derivanti dai conflitti in corso nell’area del Medio Oriente.

In particolare, con riferimento agli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione, la norma prevede che le stazioni appaltanti, su richiesta dell’appaltatore, possono autorizzare la sospensione del recupero dell’anticipazione del prezzo per il tempo strettamente necessario, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026 [art. 1 bis, comma 1].

La sospensione in questione non si applica agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) [art. 1 bis, comma 2].

La disposizione in esame introduce, pertanto, una deroga temporanea alla disciplina relativa al recupero dell’anticipazione del prezzo, la quale prevede che le stazioni appaltanti procedano progressivamente al recupero delle somme erogate ai sensi dell’art. 125 del Codice dei contratti pubblici, mediante trattenute effettuate su ogni Stato di Avanzamento Lavori (SAL).

In sintesi, la possibilità di sospendere il recupero dell’anticipazione è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • riguarda gli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione;
  • è attivabile su apposita istanza dell’appaltatore e non opera in via automatica;
  • ha efficacia temporanea, trovando applicazione per il tempo strettamente necessario, e, comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2026;
  • è attuabile nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  • è esclusa per gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR.

Ciò premesso, si tratta di una misura positiva, in linea con le esigenze rappresentate dall’ANCE, in quanto consente di assicurare, almeno temporaneamente (fino a dicembre 2026), una maggiore disponibilità finanziaria alle imprese impegnate nell’esecuzione di opere pubbliche, attenuando gli effetti derivanti dagli eccezionali incrementi dei costi dei materiali, dei carburanti e dei prodotti energetici, determinati dalle tensioni geopolitiche in atto.

Resta tuttavia l’esclusione degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR. Sul punto, ANCE sta operando affinché tale limitazione possa essere superata, nell’ambito del primo provvedimento normativo utile.

Art.6, comma 1 – Confermate le misure CIGO per emergenze climatiche
Per quanto di interesse, in materia di lavoro, la legge di conversione ha confermato l’articolo 6, comma 1 recante “Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica”, già oggetto di disamina nella nostra precedente comunicazione del 15 luglio 2026 “DL n. 107/2026: CIGO – Tutele per emergenze climatiche” e del 23/07/2026 “INPS – Messaggio n. 2418/2026: DL n. 107/2026: CIGO – Tutele per emergenze climatiche”, quest’ultima contenente le istruzioni operative in materia di CIGO per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell’escavazione.

Si ricorda che l’art. 6, comma 1, al fine di supportare le attività di realizzazione delle opere infrastrutturali durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, stabilisce che per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui all’art. 12, commi 2 e 3, del D.Lgs. 148/2015 (relative al limite di durata massima della CIGO), non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto legislativo, ossia le imprese dei settori edile e lapideo e dell’escavazione.

Come poi illustrato dall’INPS, con il Messaggio n.2418/2026, le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni possono pertanto accedere alla CIGO per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ricompresi nell’arco temporale dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, determinate da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), senza che i suddetti periodi siano computati ai fini del calcolo dei limiti di durata massima della CIGO stessa (52 settimane nel biennio mobile).