Compensazione prezzi II semestre 2021: CdS n.4143/2026 censura il metodo istruttorio del MIT e impone una nuova rilevazione per 13 materiali da costruzione
- 5 Giugno 2026
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Il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza del 22.05.2026 n.4143, accoglie l’appello proposto da ANCE, avverso la decisione del TAR Lazio, sez. III, n. 6894/2023, e annulla parzialmente il decreto ministeriale del 4 aprile 2022 relativo alla rilevazione delle variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione nel secondo semestre 2021, rilevando un grave difetto istruttorio nell’attività svolta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La pronuncia assume particolare rilievo per il settore degli appalti pubblici, poiché incide direttamente sul sistema straordinario di compensazione dei prezzi introdotto dall’art. 1-septies del DL n. 73/2021 per fronteggiare l’eccezionale incremento dei costi dei materiali.
ANCE contestava che, per tredici materiali di costruzione, come di seguito riportate, particolarmente colpiti dagli aumenti di mercato, il MIT avesse registrato variazioni percentuali significativamente inferiori rispetto a quelle effettivamente verificatesi, con conseguente riduzione delle compensazioni spettanti alle imprese appaltatrici:
- Lamiere in acciaio lisce, piane e striate,
- Lamiere in acciaio “Corten”,
- Lamiere in acciaio zincate per lattoneria,
- Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale,
- Gabbioni in filo di ferro zincato,
- Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali,
- Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente,
- Tubazioni in acciaio nero senza saldatura,
- Tubazioni in PVC rigido,
- Tubi in polipropilene corrugato per impianti elettrici,
- Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici,
- Legname di abete sottomisura,
- Fibre in acciaio per il rinforzo per il calcestruzzo proiettato (spritz beton).
Secondo l’Associazione, il procedimento di raccolta, verifica e aggregazione dei dati risultava viziato da gravi anomalie teleologiche e statistiche, tali da compromettere l’attendibilità delle rilevazioni ministeriali.
Elemento centrale della decisione è stata la verificazione tecnica affidata dal Consiglio di Stato al Politecnico di Milano.
Il verificatore ha evidenziato:
- Criticità nella costruzione del campione statistico;
- Insufficiente trasparenza nell’applicazione del metodo della deviazione standard per l’eliminazione dei dati anomali (autlier);
- Significativi scostamenti tra i dati provenienti dai diversi soggetti istituzionali rivelatori (Provveditorati e Unioncamere);
- Incoerenze nel processo di revisione e aggregazione dei dati.
In particolare sono stati riscontrati differenziali superiori a 20 punti percentuali e, in alcuni casi superiori a 35 punti, tra le rilevazioni effettuate dalle diverse fonti istituzionali, circostanza ritenuta incompatibile con un risultato statisticamente affidabile.
La sentenza distingue quindi nettamente tra legittimità del modello metodologico astratto, ritenuto conforme alla normativa, e illegittimità dell’istruttoria concretamente svolta, risultata incapace di garantire l’affidabilità statistica richiesta.
L’annullamento riguarda esclusivamente tredici materiali sui cinquantasei oggetto del decreto.
Il MIT dovrà pertanto procedere a una nuova istruttoria e ad una nuova rilevazione delle variazioni di prezzo limitatamente ai materiali contestati, assicurando maggiore trasparenza dei criteri statistici utilizzati, corretta gestione degli outlier, verifica dell’attendibilità dei dati raccolti e adeguato confronto tra le diverse fonti informative.
La sentenza contiene tuttavia una precisazione di rilievo pratico. Pur accogliendo le doglianze di ANCE, il Consiglio di Stato ricorda che il meccanismo compensativo ha natura riequilibratrice e non può trasformarsi in una fonte di arricchimento dell’appaltatore.
La nuova istruttoria dovrà pertanto tenere conto del principio secondo cui la compensazione non può mai superare il maggior costo effettivamente sostenuto dall’impresa, evitando fenomeni di sovracompensazione o locupletazione.
Il Consiglio di Stato non mette in discussione la discrezionalità tecnica dell’amministrazione nella scelta degli strumenti di rilevazione, ma afferma con chiarezza che tale discrezionalità deve essere esercitata attraverso procedure trasparenti, coerenti e scientificamente affidabili, soprattutto quando da tali rilevazioni dipendono diritti economici di rilevante entità per le imprese operanti nel settore degli appalti pubblici.







