Si rende noto che il Consiglio dei Ministri ha approvato nella serata di ieri il Decreto legge Aiuti quater, che prevede importanti modifiche alla disciplina del Superbonus.

Si riportano, di seguito le prime informazioni risultanti dalla bozza del Decreto in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per i condomini, ivi compresi gli edifici composti sino ad un massimo di 4 unità posseduti da un’unica persona fisica, per le ONLUS e le associazioni di promozione sociale (APS):

  • il 110% si applica solo fino al 31 dicembre 2022, mentre per il 2023 la percentuale scende al 90%.

Tale riduzione non opera per gli interventi con CILA presentata entro la data di entrata in vigore del D.L. Aiuti-quater o per gli interventi di demolizione e ricostruzione, per i quali, a tale data, sono state avviate le formalità per l’acquisizione del titolo abilitativo.

  • Resta fermo l’attuale décalage al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per le spese sostenute nel 2025.

Per le persone fisiche con riferimento alle unifamiliari si applica:

  • il 110% per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 (anziché sino al 31 dicembre 2022) se al 30 settembre 2022 sia stato realizzato il 30% dell’intervento complessivo;
  • il 90% per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 e per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, solo se le unità sono adibite ad abitazione principale del contribuente e solo se questo abbia un reddito non superiore a 15.000 euro calcolato in base ad uno specifico criterio stabilito dalla norma stessa, che tiene in considerazione anche il reddito del coniuge (o del soggetto legato da unione civile, o del convivente) e degli altri familiari purché conviventi (genitori, fratelli ecc… – cfr. art.12 del D.P.R. 917/1986 – TUIR).

Ci riserviamo di inviare prossimamente gli opportuni approfondimenti non appena il testo definitivo del Decreto Aiuti quater sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.