Previdenza complementare – Prevedi – Accordo 19 ottobre 2026 sulla non potabilità del contributo datoriale
- 29 Ottobre 2026
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Con riferimento al tema della previdenza complementare, si informa che il 19 ottobre scorso è stato firmato dall’Ance, dalle Associazioni Artigiane e da Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil l’accordo, in cui, ripercorrendo i precedenti accordi firmati nel tempo, si ribadisce che sia il cd. contributo contrattuale che il contributo dell’1% sono dovuti dal datore di lavoro solo ed esclusivamente nei confronti del Fondo Prevedi.
L’Accordo dà quindi attuazione ad una linea di indirizzo che Confindustria, Confartigianato, CNA e altri datoriali interconfederali, insieme a CGIL, CISL e UIL, hanno indicato alle rispettive Associazioni di categoria, con l’Avviso Comune del 26 maggio scorso sul ruolo della contrattazione collettiva nel sistema di previdenza complementare.
Le Parti firmatarie dell’accordo in esame hanno così riaffermato il ruolo preminente svolto dalla contrattazione collettiva nel disciplinare la materia della previdenza complementare nell’ambito del rapporto di lavoro. Si ritiene, infatti, che, qualora l’obbligo di versare una contribuzione ad hoc sia introdotto dalla contrattazione collettiva, quest’ultima resti l’unica fonte che possa determinare se, in quale misura e a quale fondo pensione sia dovuta tale contribuzione.
In tale prospettiva va inquadrata, tra l’altro, la disposizione introdotta dalla legge di bilancio 2026, che entrerà in vigore dal prossimo 31 ottobre, la quale, con riferimento alla fattispecie del trasferimento del lavoratore da un fondo pensione ad un altro, sopprime il rinvio ai limiti eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva (art. 14 co. 6 ultimo periodo del d. lgs. n. 252/2005, nella formulazione in vigore dal prossimo 31 ottobre: “In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro.”).
Come chiarito dalle Parti Sociali confederali nel citato Avviso Comune, espressamente richiamato nelle premesse dell’accordo in esame, “le Parti ritengono che la ratio del combinato disposto dell’art. 8, commi 1 e 2 e dell’art. 14 comma 6 del D.lgs. n. 252/2005, anche nella versione novellata, unitamente al principio dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi, sia di legare la destinazione del contributo del datore di lavoro, in fase di trasferimento, ai soli fondi pensione di natura negoziale e che, pertanto, una diversa destinazione, semmai, dovrebbe essere individuata dal CCNL di riferimento, quale fonte istitutiva del contributo di cui si tratta.”
Di seguito i contenuti dell’Accordo sottoscritto il 19 ottobre scorso
Le Parti firmatarie, fatto salvo quanto previsto in merito al conferimento del TFR, hanno, in primo luogo, riepilogato i contributi da versare al Fondo Prevedi per i lavoratori iscritti:
- contributo contrattuale, a carico del datore di lavoro, attualmente di importo pari a 10 euro mensili al parametro 100 (1° livello), secondo i criteri stabiliti dall’accordo del 13 gennaio 2015 e alle condizioni previste, da ultimo, dagli accordi del 4 luglio e del 15 luglio 2025;
- contributo di importo pari all’1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico del lavoratore (su base volontaria);
- contributo di importo pari all’1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico del datore di lavoro, dovuto esclusivamente nel caso in cui il lavoratore versi al Fondo Prevedi il contributo a proprio carico di cui sopra.
Ciò riepilogato in via generale, le Parti, con specifico riferimento al contributo contrattuale, hanno ribadito quanto già concordato nei rispettivi CCNL (per il CCNL Ance, l’attuale riferimento è l’art. 97 del testo coordinato) e nell’accordo del 18 novembre 2014, incluso, tra l’altro, quanto segue:
- per i lavoratori non già aderenti al Fondo Prevedi, il versamento del contributo contrattuale determina l’iscrizione al Fondo stesso;
- ciascun lavoratore rimane libero di destinare al Fondo Prevedi versamenti contributivi ulteriori rispetto al contributo contrattuale, secondo le modalità e le regole già previste dalle Fonti istitutive del Fondo, ivi compresa l’attivazione della fonte contributiva ordinaria a carico del datore di lavoro (contributo dell’1% di cui sopra);
- il contributo contrattuale al Fondo Prevedi non è revocabile né sospendibile, ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore interessato è soggetto a uno dei due CCNL di riferimento (CCNL Ance e CCNL Artigiani);
- il contributo contrattuale maturando non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse dal Fondo Prevedi;
- la posizione individuale maturata presso il Fondo Prevedi, comprensiva del contributo contrattuale maturato e già versato presso lo stesso, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni dall’iscrizione a Prevedi, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
Inoltre, con riferimento al contributo dell’1%, le Parti hanno ribadito che l’obbligo contributivo è assunto dai datori di lavoro solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo Prevedi che versino a quest’ultimo il contributo a proprio carico. Di conseguenza, tale contributo non è dovuto dal datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore aderisca ad una forma pensionistica complementare diversa da quella contrattuale di riferimento (ossia diversa dal Fondo Prevedi).
Nell’accordo è stato sottolineato che, come stabilito a suo tempo dalle Parti, la contribuzione dovuta al Fondo Prevedi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile secondo le regole generali in essere presso il sistema delle Casse Edili/Edilcasse.
Resta ovviamente fermo quanto stabilito dalle medesime Parti firmatarie nell’accordo del 27 aprile 2018 relativamente ai Fondi pensione negoziali territoriali Fopadiva (oggi Fondemain), Laborfonds e Solidarietà Veneto.
Infine, nell’accordo è stato ricordato che il “bonus contributivo dell’1%”, introdotto dall’accordo del 21 settembre 2023 e prorogato dall’accordo dell’8 ottobre 2025, spetta esclusivamente agli operai iscritti al Fondo Prevedi che versino a quest’ultimo il contributo a proprio carico. Le Parti si sono date atto che tale bonus contributivo, erogato dalla CNCE a valere sulle risorse del Fondo nazionale Prepensionamento, non rientra tra i contributi a carico del datore di lavoro.







