Decreto Legislativo 179/2026 sull’Intelligenza Artificiale
- 30 Ottobre 2026
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n.179/2026 per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni previste nel Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (AI Act), in vigore dal 23 ottobre 2026.
Il Decreto promuove lo sviluppo di un ecosistema innovativo per l’intelligenza artificiale in Italia. L’obiettivo centrale è diffondere l’alfabetizzazione digitale (AI Literacy) e sviluppare competenze di base attraverso una rete strategica che coinvolge università, centri di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ITS Academy, Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti e i Poli europei di innovazione digitale (EDIH).
I programmi didattici e professionali saranno aggiornati per trasferire a docenti, studenti e adulti le competenze necessarie a un uso consapevole, etico e responsabile dell’IA. Questo percorso formativo si allinea ai quadri normativi di riferimento, come il regolamento europeo (AI Act) e la legislazione italiana (Legge n. 132/2025).
Gli EDIH, tra cui DIHCUBE coordinato da ANCE, possono offrire supporto a PMI e PA nel test e nell’implementazione di tecnologie digitali complesse come l’intelligenza artificiale nei loro processi, nella sensibilizzazione e formazione del personale ai temi della cybersecurity e dell’igiene digitale, sempre più centrali in una società connessa e interdipendente come la nostra. Rappresentano in tal senso leve di sostegno per le organizzazioni che necessitano di supporto informativo e operativo nel gestire l’adozione di nuove tecnologie e il cambiamento che comporta.
Di seguito si analizzano le principali novità di maggiore rilievo introdotte dal D. Lgs. n. 179/2026.
Articolo 41 – Tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale
La norma introduce tutele rigorose per i lavoratori nei processi decisionali concernenti il rapporto di lavoro gestiti tramite IA (come definita dal Regolamento UE 2024/1689).
Intervento umano obbligatorio: In conformità all’art. 11 della Legge n. 132/2025, le decisioni finali sulla costituzione, modifica o risoluzione del rapporto di lavoro (inclusi provvedimenti disciplinari e valutazioni delle performance) non possono essere adottate sulla base di un trattamento interamente automatizzato.
La scelta definitiva spetta sempre a una persona fisica dotata di potere effettivo e autonomo.
Non rientrano tra le decisioni finali, relative alla costituzione del rapporto di lavoro, le attività di ricerca e selezione dei candidati, anche laddove comportino l’esclusione dall’iter selettivo. Il consenso del lavoratore non sana l’eventuale assenza dell’intervento umano.
Diritti e trasparenza: L’uso dell’IA deve sempre rispettare la dignità, la riservatezza e il principio di non discriminazione del lavoratore.
Il datore di lavoro è tenuto ad assolvere gli obblighi informativi previsti dall’art. 1-bis del D.Lgs. n. 152/1997 prima di avviare il trattamento. Inoltre, il lavoratore ha il diritto di richiedere e ottenere, tramite l’intervento di un operatore umano, una motivazione intellegibile della decisione che lo riguarda, con l’indicazione dell’eventuale incidenza dei sistemi di intelligenza artificiale sul processo decisionale e dei principali parametri considerati. Restano fermi il diritto di accesso ai dati raccolti e i diritti riconosciuti dagli articoli 13, 15 e 22 del Regolamento UE 2016/679.
Il licenziamento e qualsiasi altra decisione datoriale assunta in violazione di queste disposizioni sono nulli.
Articolo 42 – Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Il Ministero del Lavoro, nell’ambito delle competenze stabilite dal TUSL, coordina le misure necessarie a garantire che l’introduzione e l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nei contesti lavorativi rispettino pienamente la salute e la sicurezza dei lavoratori.
In particolare, l’utilizzo di sistemi di IA che incidono sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione delle prestazionioperative o sui processi decisionali, rilevanti ai fini della sicurezza, è valutato nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del TUSL. In tali casi si rende necessario aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
I datori di lavoro devono inoltre garantire che il personale riceva un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici legati all’uso di sistemi di intelligenza artificiale e sulle relative misure di prevenzione e protezione adottate.
Il Ministero del Lavoro, in sinergia con l’INL e gli altri enti competenti, promuove l’uso responsabile dei sistemi di intelligenza Artificiale anche come strumento attivo per prevenire infortuni e malattie professionali.
Articolo 43 – Formazione in materia di IA delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM
Le Università e gli enti pubblici di ricerca, nell’ambito di accordi stipulati anche con le imprese (oltre che con altri soggetti), promuovono il supporto alle attività di alfabetizzazione, formazione e divulgazione scientifica, finalizzate alla comprensione consapevole del funzionamento, degli impieghi e dei limiti delle tecnologie di intelligenza artificiale. Per quanto riguarda i professionisti, i percorsi di formazione specifici possono essere realizzati dagli ordini professionali o dalle associazioni di categoria, anche in convenzione con le università e gli enti di ricerca.
Articolo 44 – Integrazione di attività formative nei corsi dell’istruzione superiore e negli ITS Academy
I progetti di sviluppo delle competenze in materia di IA, promossi dalle università, sono realizzatii, laddove possibile, sulla coprogettazione con le parti economiche e sociali, gli enti di ricerca e gli attori territoriali dell’innovazione.
Gli ITS Academy, in particolare a quelli dell’area “Tecnologie dell’informazione, della comunicazione e dei dati”, anche nell’ambito della filiera tecnologico-professionale, promuovono moduli e percorsi formativi mirati a sviluppare le competenze per la corretta interpretazione dei risultati dell’IA, nonché al rafforzamento delle capacità operative, critiche e valutative, necessarie per l’impiego consapevole, responsabile e sicuro delle tecnologie digitali avanzate, anche sotto il profilo giuridico e regolatorio.
Quanto sopra in coerenza con le figure professionali nazionali di riferimento e nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di programmazione dell’offerta formativa e in raccordo con le politiche attive del lavoro e i sistemi nazionali di analisi dei fabbisogni professionali coordinati dal Ministero del lavoro.
Articolo 45 – Valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico svolte dalle istituzioni della formazione superiore e della ricerca e dagli ITS Academy
Le università e gli enti pubblici di ricerca possono stipulare convenzioni con imprese (oltre che con organismi di ricerca privati) in materia di intelligenza artificiale per l’ultilizzo delle infrastrutture e delle competenza professionali, volte esclusivamente allo svoglimento di attività di ricerca e sperimentazione tecnologica, sulla base di interessi congiunti e collaborativi.
Questi stessi soggetti, singolarmente o in collaborazione tra loro, possono stipulare accordi con le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale (art. 20, Legge n. 132/2025) per promuovere, il supporto alla realizzazione e all’utilizzo di spazi di sperimentazione normativa, anche in collaborazione con il mondo produttivo o altre attività di interesse comune.
Per valorizzare la ricerca e il trasferimento tecnologico, gli stessi soggetti possono inoltre stipulare convenzioni con le imprese per la co-progettazione e il co-finanziamento di dottorati di ricerca sull’IA e promuovere la creazione di spin-off universitari e start-up.
Con lobiettivo di raffozzarne la capacità di svogere attività di ricerca applicata le fondazioni ITS Academy sono incentivate a collaborare con università, enti pubblici di ricerca e con le Autorità nazionali per l’IA.
A questo scopo, il Comitato nazionale ITS Academy (art. 10, Legge n. 99/2022) individua i criteri per una cooperazione istituzionale, nonché di supporto, con l’obiettivo di favorire il passaggio di competenze specialistiche dal mondo della ricerca al sistema formativo e produttivo.
Articolo 48 – Utilizzo dell’intelligenza artificiale nei servizi per il lavoro
I soggetti autorizzati o accreditati a erogare servizi per il lavoro – inclusi Formedil Italia e i suoi enti territoriali – possono impiegare sistemi di intelligenza artificiale per l’orientamento, l’incontro tra domanda e offerta, la mappatura delle competenze e il supporto all’inserimento lavorativo. L’adozione di queste tecnologie deve avvenire nel pieno rispetto delle normative europee e nazionali, garantendo sempre la supervisione umana, la trasparenza dei processi decisionali e la massima tutela dei diritti di utenti e lavoratori.







