Con la sentenza n. 174, depositata il 22 ottobre 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 8 della legge n. 604/1966, in materia di conseguenze del licenziamento illegittimo nelle imprese che non raggiungono le soglie dimensionali previste dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

La Corte ha eliminato dall’ultimo periodo dell’art. 8 della legge le parole “se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”. Viene così meno il requisito dimensionale che, sino a oggi, impediva alle imprese con un organico sono superiore a tale limite di accedere alle maggiorazioni dell’indennità risarcitoria collegate all’anzianità di servizio.

Dunque, alla luce di quanto deciso dalla Corte, per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 e soggetti al regime dell’art. 8,, in caso di licenziamento illegittimo per mancanza di giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro resta tenuto alla riassunzione entro 3 giorni oppure, in alternativa, al pagamento di una indennità dell’ultima retribuzione globale di fatto, determinabile entro i seguenti limiti:

  • Da 2,5 a 10 mensilità in presenza di un’anzianità di servizio superiore a 10 anni;
  • Da 2,5 a 14 mensilità, in presenza di un’anzianità di servizio superiore a 20 anni.

L’incremento non è automatico: l’importo concretamente dovuto resta affidato alla valutazione del giudice, entro i limiti applicabili e alla luce delle circostanze del caso.

Secondo la Consulta, il ristretto intervallo originario di 2,5 e 6 mensilità non consentiva una sufficiente, né garantiva in ogni caso un’indennità adeguata e dotata di effettiva capacità dissuasiva. Una tutela così contenuta, osserva la Corte, rischiava di equiparare situazioni e violazioni anche molto differenti per gravità.

La decisione si pone in continuità con la sentenza n. 118/2025 che aveva già rimosso il tetto di sei mensilità previsto per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 nell’ambito del contratto a tutele crescenti. Il regime dei nuovi assunti rimane comunque distinto da quello regolato dall’art. 8 della legge n. 604/1966.

La pronuncia non introduce un indennizzo fisso, né accoglie la proposta di un nuovo tetto generale di dodici mensilità. Nella determinazione dell’importo restano rilevanti, fra gli altri, il numero dei dipendenti, le dimensioni e le condizioni dell’impresa, l’anzianità del lavoratore, il comportamento e le condizioni delle parti, nonché gli ulteriori parametri richiamati dall’art. 30, della legge n. 183/2010.

Resta altresì ferma la distinzione tra la tutela indennitaria esaminata dalla Corte e le ipotesi particolari – quali, ad esempio, i licenziamenti nulli, discriminatori o intimati oralmente – nelle quali trovano l’applicazione le specifiche tutele reintegratorie previste dall’ordinamento.

La decisione comporta un potenziale aumento dell’esposizione economica connessa ai licenziamenti che siano successivamente accertati che illegittimi, soprattutto quando riguardano dipendenti con elevata anzianità di servizio. Si raccomanda pertanto di verificare preventivamente il regime normativo applicabile al singolo rapporto, la sussistenza e documentabilità delle ragioni del recesso e, nei procedimenti disciplinari, il puntuale rispetto delle garanzie di contestazione e difesa.

Per le imprese del settore delle costruzioni assumono particolare rilievo la corretta ricostruzione dell’anzianità di servizio e la verifica della consistenza occupazionale ei fini dell’individuazione del regime di tutela applicabile. La maggiore ampiezza della forbice indennitaria non comporta, di per sé, un obbligo generalizzato di reintegrazione.