Alcune imprese associate hanno segnalato che nel bando di gara in oggetto si indica, tra gli elementi convenzionali ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente pií¹ vantaggiosa, “l’incremento della garanzia definitiva ex art. 113 D.lgs n. 163/06”.

Abbiamo segnalato l’anomalia alla stazione appaltante (all. 1) e abbiamo altresí¬ adito l’Autorití  di vigilanza sui contratti pubblici (all. 2).

A seguito di un’ulteriore analisi del bando, abbiamo altresí¬ segnalato alla stazione appaltante che tale criterio di attribuzione del punteggio permetterebbe di risalire all’offerta/ribasso proposta dall’impresa partecipante, violando cosí¬ il principio di segretezza dell’offerta. Inoltre, la richiesta del Nulla Osta Segretezza come requisito preventivo di partecipazione appare altrettanto illegittimo, in quanto í¨ la Pubblica Amministrazione a dover richiedere tale nulla osta solo successivamente alla partecipazione alla gara (all. 3).

L’Autorití  ha avviato una procedura di verifica della legittimití  dell’operato dell’ente ed ha pronunciato il parere n. 133 del 2010,con il quale í¨ stata riconosciuta la fondatezza delle nostre doglianze (all. 4).

A seguito dell’adozione del suddetto parere, l’ente appaltante ha risposto che la procedura di gara verrí  ultimata senza variazioni, ma che, nelle prossime occasioni, si terrí  conto delle osservazioni avanzate dall’ANCE ed avallate dall’Autorití  (all. 5).