Con riferimento al D.L. in oggetto (“misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa….”), entrato in vigore lo scorso 25 giugno, commentato con ns. circolare n. 66 del 27 giugno, comunichiamo i seguenti aggiornamenti:

  • Art. 37 Trasmissione all’Autorità naz. Anticorruzione (A.N.A.C.) delle varianti in corso d’opera limitatamente ai casi previsti dalle lett. b. (cause impreviste e imprevedibili), lett. c. (eventi inerenti alla natura e specificità dei beni o rinvenimenti) e lett. d. (sorpresa geologica) art. 132 D.lgs. n. 163/’06 (Cod. Appalti). Il Presidente dell’ANAC con Comunicato del 16 luglio u.s., ha evidenziato alcune istruzioni operative per le stazioni appaltanti che sono tenute al suddetto adempimento, tra cui:
    • la trasmissione deve riguardare le varianti approvate a decorrere dal 25 giugno 2014 (data entrata in vigore D.L. in oggetto);
    • devono essere trasmessi entro 30 gg. dall’approvazione: relazione del RUP, progetto esecutivo e atto di validazione, quadro comparativo di variante e provvedimento definitivo di approvazione.
  • Art. 32 Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione. Tale disposizione, ha attribuito al Presidente dell’ANAC il potere di richiedere al Prefetto l’adozione di misure dirette ad incidere sui poteri di amministrazione e gestione dell’impresa coinvolta in procedimenti penali per gravi reati contro la P.A. o nei cui confronti emergano situazioni di anomalia sintomatiche di condotte illecite o criminali. Per la concreta attuazione di tale disposizione, in linea con le previsioni della legge anticorruzione n. 190/2012, il Ministero dell’Interno e l’ANAC hanno adottato un protocollo d’intesa recante “prime linee guida per collaborazione tra ANAC, Prefetture ed Enti locali per la prevenzione dei fenomeni corruttivi”