Sulla g.u.r.i. del 27 ottobre scorso è stato pubblicato il decreto legislativo in oggetto che modifica il Codice Antimafia (D.lgs. n. 159/2011). Le nuove disposizioni, elaborate con l’intento di semplificare le procedure dirette al rilascio della documentazione antimafia, entreranno in vigore il prossimo 26 novembre.

Indichiamo le principali novità.

  • Familiari conviventi (art. 85 comma 3 Cod. Antimafia): la verifica sui familiari conviventi, necessaria ai fini dell’informazione, è limitata a quelli di maggiore età che risiedono nel territorio dello Stato. Per acquisire i dati anagrafici dei familiari conviventi, si prevede un collegamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente; gli effetti di tale ultima disposizione sono subordinati all’emanazione del regolamento che attiverà la banca dati, di prossima emanazione.
  • Utilizzabilità della documentazione antimafia (art. 86 c. 2-bis): è stabilito che, fino all’attivazione della banca dati, la documentazione antimafia è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita. Si tratta di una semplificazione di notevole rilievo, considerando anche che la comunicazione ha una validità di sei mesi dalla acquisizione e l’informazione di dodici mesi.
  • Competenza del Prefetto (art. 88 c. 2, 3 e 3-bis): la competenza alle verifiche antimafia spetta al Prefetto della provincia in cui ha sede l’impresa, e non più al Prefetto della provincia dove hanno sede le amministrazioni richiedenti.
  • Termini per il rilascio della documentazione antimafia (art. 88 c. 4): sono ridotti i termini a disposizione del Prefetto per il rilascio della documentazione e sono indicati gli effetti del mancato rispetto del termine anche nel caso della comunicazione. Invero, il termine per il rilascio della comunicazione è ridotto da 45 a 30 giorni e viene eliminata l’ipotesi di verifiche di particolare complessità che comportava un’ulteriore dilatazione dei termini (30 giorni). Inoltre, è estesa alla comunicazione la disposizione, già prevista per l’informazione, per cui, in caso di inutile decorso del termine, le amministrazioni procedono comunque, stipulando i contratti, o autorizzando i subcontratti sotto condizione risolutiva per l’ipotesi che venga successivamente emanata una comunicazione interdittiva. Ai fini della stipula del contratto o del rilascio dell’autorizzazione al sub-contratto, è necessaria una autocertificazione sull’assenza delle cause di divieto di cui all’art. 67. Altresì, anche la procedura di rilascio dell’informazione viene semplificata e accelerata, nel senso che è previsto un termine di 30 giorni per il suo rilascio ed un successivo termine di 45 giorni quando le verifiche siano di particolare complessità (nella previgente normativa i termini erano invertiti). Tuttavia, la nuova disciplina prevede che, decorso il primo termine di 30 giorni, l’amministrazione proceda anche in assenza dell’informazione antimafia, stipulando i contratti, ovvero autorizzando i subcontratti, sotto condizione risolutiva. Nella precedente normativa l’obbligo di procedere era invece previsto allo scadere di entrambi i termini (30 più 45 giorni). Infine, nei casi di urgenza, l’obbligo di procedere è ora previsto “immediatamente”, laddove in vigenza della vecchia disciplina occorreva attendere quindici giorni.
  • Richiesta di comunicazione antimafia e accertamento tentativi infiltrazioni (art. 89 bis): è previsto che qualora a seguito delle verifiche per il rilascio della comunicazione antimafia, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il Prefetto adotta l’informativa antimafia interdittiva, senza emettere la comunicazione, e né da avviso ai soggetti richiedenti.
  • Comunicazioni agli interessati (art. 92 c. 2-bis): la comunicazione interdittiva e l’informazione interdittiva devono essere comunicate dal Prefetto all’impresa interessata entro cinque giorni dalla adozione, con modalità che ne garantiscano la ricezione (lettera raccomandata con avviso di ricevimento; notificazione; posta elettronica certificata). Ciò consente l’eventuale tempestiva difesa dell’impresa stessa davanti al giudice amministrativo.

Altresì, è previsto che nel caso in cui il Prefetto adotti l’informativa antimafia interdittiva, lo stesso verifica la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure previste all’art. 32 L. n. 114/2014 (rinnovazione degli organi sociali o straordinaria gestione impresa appaltatrice).

  • Mancato funzionamento della banca dati nazionale (art. 90 c. 1 e 2): il decreto individua le soluzioni alternative per definire i procedimenti in corso nell’ipotesi in cui la banca dati non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali. In tale ipotesi, la comunicazione è sostituita dall’autocertificazione, che consente di stipulare i contratti o autorizzare i subcontratti sotto condizione risolutiva; l’informazione è rilasciata a seguito di verifiche effettuate dal prefetto, fermo restando l’obbligo dell’amministrazione di procedere allo scadere del termine di trenta giorni sotto condizione risolutiva.

 

Il testo del nuovo D.lgs. n. 159/2011 (Cod. Antimafia) coordinato con le suddette novità, è rinvenibile nel sito www.normattiva.it

30 ottobre 2014