Con nota dell’1 febbraio scorso, il Dipartimento Reg. Tecnico dell’Ass. Reg. Infrastrutture, ha fornito dei chiarimenti sulle modalità applicative dell’art. 132 Cod. Appalti (D.lgs. n. 163/’06) e art. 161 Reg. Appalti (D.P.R. n. 207/’10) riguardanti le “varianti in corso d’opera”.
Si rileva che a seguito del D.L. n. 90/2014 conv. in legge n. 114/2014 (art. 37), è obbligo delle stazioni appaltanti, nel caso di appalti d’importo pari o superiore alla soglia comunitaria, trasmettere anche all’Autorità Naz. Anticorruzione le varianti in corso d’opera di cui all’art. 132 c. 1 lett. b), c) e d), con relativa documentazione (V. Comunicati Presidente ANAC).
Per tutti gli altri casi di varianti e per quelle riguardanti appalti d’importo inferiore alla soglia comunitaria, rimane fermo l’obbligo di trasmetterne i dati sintetici all’Osservatorio dei contratti pubblici, le cui competenze relative alla sezione regione Sicilia sono espletate dal suddetto Dipartimento Reg. Tecnico, il quale può esercitare attività ispettive e di vigilanza in base alla L.R. Sicilia n. 12/2011.
Al fine di consentire al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di poter valutare la piena legittimità di una variante propostagli dal direttore dei lavori, con la nota in oggetto il Dipartimento fornisce dei chiarimenti e le modalità procedurali.
4 febbraio 2016