Con Comunicato del Presidente A.N.A.C. depositato il 3 marzo scorso, si forniscono ulteriori indicazioni interpretative sull’art. 37 D.L. n. 90/2014 conv. in legge n. 114/2014, con il quale è stato introdotto l’obbligo di trasmissione all’ANAC delle varianti in corso d’opera (art. 132 Cod. Appalti), nel caso di appalti di valore superiore alla soglia comunitaria e qualora la variante sia d’importo superiore al 10% dell’importo dell’appalto. Si chiarisce, tra l’altro, che l’obbligo di trasmissione si applica anche alle concessioni (art. 143 e 153 Cod. Appalti) e agli appalti segretati o che esigono particolari esigenze di sicurezza (art. 17 e segg. Cod. Appalti); e, che ai fini dell’incidenza sulla soglia del 10% devono essere considerate anche le varianti adottate prima dell’entrata in vigore del suddetto D.L. n. 90/2014.

 

8 marzo 2016