Pubblicata sul sito istituzionale della Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Infrastrutture – Dipartimento regionale tecnico,  la Circolare n. 132269 del 06 ottobre 2023, con il quale l’amministrazione regionale ha fornito dei chiarimenti in relazione alle disposizioni ed alle procedure esplicative di cui ai commi 6-bis, 6-ter, e 8 dell’art. 26 del DL. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), come da ultimi modificati con la Legge 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023).

Si ricorda che:

  • il comma 6-bis, con riferimento ai contratti derivanti da offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, ha introdotto la proroga del meccanismo di aggiornamento dei prezzi anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023;
  • Il comma 6-ter ha previsto che le disposizioni del comma 6-bis si applicano, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice 50/2016, anche agli appalti pubblici di lavori – compresi quelli affidati tramite accordi quadro – aggiudicati sulla base di offerte aventi un termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022; ciò, sempre che per gli stessi non vi sia stato accesso al “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” relativamente ai lavori eseguiti o contabilizzati o annotati sul libretto delle misure dal direttore dei lavori tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023;
  • Il comma 8 ha disposto l’applicazione dei prezzari regionali aggiornati, fino al 31 dicembre 2023, anche all’esecuzione degli accordi quadro di lavori di cui all’art. 54, d.lgs. n. 50/2016 con termine finale di presentazione dell’offerta entro il 31 dicembre 2021.

Con la circolare in esame viene chiarito che “le voci di elenco prezzi contrattuali, ricavate da analisi, utilizzate per la redazione dei progetti o concordate in corso di esecuzione, vanno aggiornate applicando i costi elementari della “tabella materiali’ e “tabella manodopera e noli” pubblicate nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico unitamente al Prezzario Unico Regionale ultimo vigente.

Viene chiarito, inoltre, che nel caso di elaborazione di nuovi prezzi, i cui costi elementari non sono compresi nelle predette tabelle pubblicate, gli stessi “vanno aggiornati mediante apposite indagini di mercato, coerentemente con quanto previsto dal comma 6, dell’art. 3, dell’Allegato I.14 del D.lgs 36/2023.”