Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016, il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, con il quale sono stati introdotti correttivi ai decreti legislativi n. 81, n. 148, n. 149, n. 150 e n. 151.

Le modifiche introdotte entrano in vigore a partire dall’8 ottobre 2016.

Si segnalano brevemente le novità in introdotte in materia di Cassa Integrazioni Ordinaria e Straordinaria

Cassa Integrazione Guadagni  Ordinaria

– a seguito delle modifiche introdotte  all’art. 15, comma 2,  del decreto legislativo n. 148/2015, in caso di eventi non imputabili (ad esempio CIGO per eventi meteorologici) il termine per presentare all’INPS l’istanza di concessione della CIGO per sospensione o riduzione dell’attività, è spostato al fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento e non più entro i 15 giorni dell’evento.

Ciò consentirà alle imprese di raggruppare, se necessario, più eventi nella stessa istanza, allegando la relazione richiesta dalla circolare INPS n. 139/2016 unitamente ai bollettini meteo.

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

– a seguito delle modifiche introdotte all’art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, la sospensione e la riduzione di orario a seguito di intervento di CIGS ha inizio entro i 30 giorni successivi alla presentazione dell’istanza al sistema CIGS on-line. Si ricorda che la presentazione dell’istanza deve avvenire entro 7 giorni dalla conclusione della procedura o dall’accordo.

Pertanto la sospensione e la riduzione di orario e l’integrazione salariale possono iniziare anche dal giorno successivo all’inoltro della domanda e non più, come precedentemente previsto, trascorsi  30 giorni dall’istanza.

In allegato il Decreto Legislativo 185/2016

 

Allegato: