Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 – Serie Generale – del 16 marzo 2022, il Decreto MiTE 14 febbraio 2022, recante “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”, che definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) e all’articolo 121, comma 1-ter del D.L. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio). 

La data di entrata in vigore del suddetto decreto, e quindi dei nuovi valori dei costi massimi specifici, è fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.R.I., ossia il 15 aprile 2022. 

Le disposizioni del decreto, prevedono una fase transitoria, difatti, si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, quindi a partire dal 16 aprile 2022.

Con riserva di ulteriori approfondimenti sull’argomento, si rimanda alla Nota informativa del provvedimento in esame, predisposta dai nostri uffici.