Con riferimento all’esonero del versamento del c.d. “contributo di licenziamento” che, come noto, interessa il settore edile nei casi di completamento dell’attività e chiusura del cantiere (all’art. 2, co. 34 della L. n. 92/12), l’Inps, con l’allegata nota n. 4269/16, ha fornito le istruzioni operative per il recupero del contributo eventualmente pagato dai datori di lavoro relativo ai licenziamenti intervenuti nel periodo 1/1/2016 – 26/2/2016.

In particolare, per effetto dell’art. 2–quater della L. n. 21/16, che ha previsto la proroga dell’esonero per tutto l’anno 2016, l’Inps ha confermato che possono beneficiare della predetta esclusione anche i datori di lavoro che abbiano proceduto ad effettuare i licenziamenti nel suddetto periodo 1/1/2016 – 26/2/2016, ossia prima che l’art. 2-quater producesse i propri effetti dal  27 febbraio 2016.

Per ciò che concerne la compilazione del flusso Uniemens, i datori di lavoro dovranno valorizzare in “DenunciaIndividuale”, l’elemento “Cessazione”, indicando in “GiornoCessazione” il giorno dell’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, e nell’elemento “TipoCessazione” i codici cessazione, già in uso, “1M” o “1N”.

Per il recupero del contributo eventualmente pagato nel periodo dal 1 gennaio 2016 alla data di pubblicazione del messaggio Inps in commento, ossia 24 ottobre 2016, i datori di lavoro dovranno utilizzare la procedura delle regolarizzazioni Uniemens.