Cigs per crisi e riorganizzazione aziendale – Limite massimo ore autorizzabili

Con circolare n. 16/17, il Ministero del Lavoro ha fornito le istruzioni per il calcolo delle ore di Cigs utilizzabili che, dal prossimo 24 settembre 2017, a seguito di quanto previsto dall’art. 22, comma 4 del D.Lgs n.148/15, possono essere autorizzate, nei casi di crisi o riorganizzazione, con sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva durante il periodo indicato nel programma autorizzato.

Si ricorda infatti il decreto legislativo 148/2015 all’articolo 44, comma 3, aveva infatti stabilito che la disposizione di cui sopra non avrebbe dovuto trovare applicazione per i primi 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.

In particolare, il dicastero ha chiarito che, ai fini della verifica del numero di ore lavorabili nell’unità produttiva, sarà rilevante l’indicazione, nella domanda di concessione della Cigs, del numero di lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente la presentazione dell’istanza, distinti per orario contrattuale.

Tale dato, che costituisce un parametro fisso, ovvero il plafond di ore autorizzabili, consentirà alle aziende di non veder compromessa la programmazione delle sospensioni a seguito di un’eventuale modifica dell’organico in pendenza della cassa integrazione.

La domanda di Cigs dovrà contenere una dichiarazione aziendale circa l’impegno al rispetto del limite dell’80%.

La nota conclude ricordando che le disposizioni in oggetto trovano applicazione con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria la cui conclusione della consultazione sindacale, presentazione dell’istanza e le conseguenti sospensioni siano avvenute a decorrere dal giorno 24 settembre 2017.

In allegato la Circolare del ministero del Lavoro n. 16/17

Allegato: 

Circolare Ministero del lavoro n-16-2017