Ecobonus-Cessione credito: lo sconto del credito è sopravvenienza attiva

In caso di cessione del credito d’imposta da Ecobonus, la differenza tra il valore nominale del credito (di importo corrispondente alla detrazione d’imposta) e il suo costo di acquisto concorre alla formazione del reddito imponibile del cessionario, nell’esercizio in cui il credito è acquisito, configurandosi come sopravvenienza attiva. Allo stesso tempo, è confermato che in caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio o ad una Rete, le altre società consorziate o retiste che non hanno realizzato direttamente gli interventi, possono rientrare tra i “soggetti collegati” legittimati a acquistare il credito.

Questi i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate contenuti nella Risposta n. 105 del 15 aprile 2020, all’interpello di una società che, appartenendo alla stessa rete di imprese di cui fa parte anche un’azienda che realizza interventi di riqualificazione energetica e che deve effettuare interventi su edifici di proprietà e per conto di diverse persone fisiche, chiede conferma di poter legittimamente acquistare il credito d’imposta corrispondente alla detrazione da Ecobonus dai “clienti finali” dell’impresa esecutrice dei lavori di risparmio energetico pur svolgendo un’attività completamente diversa.