Pubblicato il DPCM in G.U. Serie generale n. 97 dell’11 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

Il decreto ha previsto, al fine di contenere il contagio sull’intero territorio nazionale, le seguenti disposizioni di interesse, che produrranno effetti dal 14 aprile al 3 maggio 2020.

All’art. 1, comma 1, lett. a) è stato specificato che sono consentiti solo gli spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per  motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le  persone  fisiche di trasferirsi  o  spostarsi,  con  mezzi  di  trasporto  pubblici  o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze  lavorative,  di  assoluta urgenza ovvero per motivi  di  salute.

Confermato, alla lett. gg) del comma suddetto, che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della L. n. 81/2017 può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni,  anche  in  assenza degli accordi individuali ivi previsti e ribadito che gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della L. n. 81/2017 sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa  disponibile sul sito dell’Inail.

Raccomandata nuovamente, alla lett. hh), la promozione della fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie e confermate, in ordine alle attività professionali, le seguenti azioni:

a) massima attuazione di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte presso il proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) ricorso alle ferie e ai  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti  di protezione individuale;

d) attivazione di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando,  a  tal  fine,  forme  di  ammortizzatori sociali.

Specificato all’art. 2 che sono sospese, su tutto il territorio nazionale, tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’integrato allegato 3, e che le stesse potranno  comunque  proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Ribadito che restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività  produttiva, anche  le  attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle  filiere  delle  attività di  cui all’allegato 3.

Chiarito, inoltre, che le imprese le cui  attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione  delle  misure per il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo  2020  fra il Governo e le parti sociali.

Chiarito, altresì, che per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al  Prefetto, la spedizione verso terzi  di merci  giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

All’art. 4 sono state fornite specifiche indicazioni in merito agli ingressi nel territorio nazionale.

In particolare, è stato chiarito che le persone che fanno ingresso in Italia, anche con mezzo privato e anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono  sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la  dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). E’ fatto obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

A tal fine, è stato previsto che l’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare, informando il medico di medicina generale o il pediatra  di  libera  scelta  da  cui  il  soggetto  è assistito anche per l’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25  febbraio  2020  0000716 del 25 febbraio 2020) e, in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per motivi  di  sanità  pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine.

Sul punto è stato chiarito, al comma 9, che le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano, tra l’altro, ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e  in uscita  dal territorio nazionale per comprovat motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto.

All’art. 5 relativo ai transiti e i soggiorni di breve durata, è stato previsto, in deroga a quanto  disposto  dall’art. 4 ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non  superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, che chiunque  intenda  fare  ingresso  nel  territorio nazionale, anche mediante mezzo di  trasporto  privato,  è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al  Dipartimento  di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli  46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,  recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato,  tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, delle comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia.

Previsto, inoltre, che cessano di produrre effetti il DPCM 8 marzo 2020, il DPCM 9 marzo 2020, il DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020 e il DPCM 1° aprile 2020.
Chiarito, infine, che continuano ad applicarsi le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’Intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.