Dalla proroga ed estensione dello “split payment” dal 1° luglio 2017, ai nuovi limiti per le compensazioni ai fini delle imposte dirette ed IVA, fino all’istituzione della Zona Franca Urbana (ZFU) per i territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

Parziale sterilizzazione delle “clausole di salvaguardia”, con un possibile aumento, dal 2018, delle aliquota IVA del 10% e del 22%.

Queste le principali misure fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni contenute nel Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50, recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, pubblicato sul S.O. n.20/L alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017.

L’ANCE fornisce un documento di sintesi, posto in allegato,  che fa il punto sulle principali misure fiscali d’interesse per il settore contenute nel Decreto Legge 50/2017 (cd. “Manovra correttiva”).

Con l’occasione si richiama l’attenzione sulla disposizione di cui all’Art. 54 in materia di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

In particolare l’Articolo in questione dispone che  Il documento di regolarità contributiva, in presenza della regolarità di tutti gli altri requisiti richiesti, si potrà ottenere dal momento in cui viene presentata la dichiarazione di adesione alla rottamazione delle cartelle.

Il mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute oggetto della definizione agevolata, comporta l’annullamento del DURC che andrà memorizzato in una sezione del servizio “Durc on line”.

Pertanto l’agente della riscossione ha l’obbligo di comunicare agli Enti il regolare versamento delle rate accordate.

I soggetti che hanno richiesto il DURC poi annullato per i mancati pagamenti “utilizzano le informazioni rese disponibili nella speciale sezione, nell’ambito dei procedimenti per cui il DURC è stato richiesto”.

Le amministrazioni interessate debbono provvedere ad adeguare i sistemi.

Con tale interpretazione viene superato quanto affermato dall’INPS con il messaggio n. 824/2017, orientamento ribadito dall’Inail con circolare 4285 del 28 febbraio scorso (vedi notizia del 6 marzo scorso)  .

Si ricorda infatti che l’inps con il citato messaggio aveva affrontato la questione relativa alla possibilità di rilascio del DURC per i soggetti giuridici che abbiano presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’Agente della Riscossione (Rottamazione delle cartelle), di cui all’art. 6 del D.L. n. 193/2016.

D’accordo anche con il Ministero del Lavoro, il messaggio rileva l’impossibilità di attestare la regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’Agente della Riscossione, in quanto ciò contrasta con la previsione dell’art. 3, comma 2, lett. b), decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

Dal pagamento della prima rata, proseguiva l’Istituto, sarà possibile per Inps e Inail attestare la regolarità contributiva “al pari di quanto previsto per le rateazioni menzionate nell’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

In allegato la Nota ANCE