Il Consiglio di Stato con sentenza n. 6907/2019 ha dichiarato l’illegittimità e, conseguentemente, l’annullamento di una procedura di concessione nel cui bando era stata prevista l’attribuzione di un certo punteggio ai concorrenti in possesso del rating di legalità (ex art. 5-ter L. n. 27/2012), senza prevedere alcun strumento premiale compensativo per le imprese non in possesso del rating di legalità.
Il Consiglio di Stato ha sottolineato che l’art. 95 c. 13 D.lgs. n. 50/2016 prevede la necessità di contemplare contestualmente criteri per agevolare la partecipazione alle procedure delle MPM imprese, nonché imprese di nuova costituzione, e a tal proposito l’ANAC nelle Linee Guida n. 2 ha specificato che le stazioni appaltanti nel prevedere misure premianti per i concorrenti in possesso del rating di legalità devono prevedere compensazioni per evitare di penalizzare imprese estere e/o di nuova costituzione e/o carenti dei presupposti per richiederlo (fatturato minimo di almeno € 2 mln, iscrizione nel registro imprese da almeno 2 anni).

Allegato:

 – Sent. Consiglio Stato n. 6907-2019