Ciascun “soggetto della catena” committente, appaltatore e subappaltatore può rivestire la qualifica di “committente” ed è tenuto ai nuovi obblighi sul versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti. Di conseguenza anche l’appaltatore può essere considerato “committente” del subappaltatore.
Nessuna sanzione è, però, prevista per il committente sino al 30 aprile 2020, se l’appaltatore ha determinato ed effettuato correttamente le ritenute fiscali anche senza deleghe di pagamento distinte, purché abbia fornito i dati necessari al committente.
Alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, allegata, sulla nuova disciplina relativa al versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti introdotta dall’art. 4 del DL 124/2019 convertito con modifiche dalla legge 157/2019.
Rientrano nell’ambito di applicazione della norma i soggetti residenti in Italia che nei contratti di appalto forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o riconducibili in qualunque forma al committente. Sono esclusi i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano arti o professioni quali ad esempio i condomini.
Nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione, la sussistenza dei requisiti che escludono l’applicazione dei nuovi obblighi potrà essere oggetto di autocertificazione.
Per quanto riguarda, l’applicabilità della disciplina al settore delle costruzioni viene precisato che il cantiere rientra nel concetto di “sede di attività del committente” presso cui verificare il prevalente utilizzo di manodopera.
Ai fini del calcolo dell’importo complessivo dell’opera o del servizio, affidato in appalto/subappalto pari a 200 mila euro annui, l’arco temporale va riferito all’anno solare (1 gennaio-31 dicembre).
Per la determinazione del concetto di prevalenza della manodopera, cui è subordinata l’applicazione della disciplina, occorre far rifermento al rapporto tra la retribuzione lorda riferita ai percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilato, e il prezzo complessivo dell’opera. La prevalenza si ravvisa quando tale rapporto supera il 50%.

Predisposto dall’ANCE
1. Un fac-simile di autocertificazione d’esclusione dalla disciplina in base ai requisiti contrattuali, da utilizzare, in relazione ai rapporti in essere al 1° gennaio 2020. Tale attestazione, trasmessa opportunamente ai propri committenti, pur non rappresentando un’esimente prevista normativamente, consente comunque di dichiarare, sotto propria responsabilità, l’insussistenza degli elementi relativi all’utilizzo prevalente di manodopera e di utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso in qualsiasi forma riconducibili.
Per i nuovi contratti, il contenuto di questa certificazione può essere altresì trasformato in clausole contrattuali, sempre al fine di attestare le cause di esclusione dalla suddetta disciplina;
2. Uno schema di sintesi dei controlli che il committente principale o l’appaltatore (in qualità di committente del subappaltatore) deve effettuare relativamente alla documentazione a lui trasmessa dall’impresa esecutrice.

Circolare n. 1_E del 12 febbraio 2020