Il Superbonus 110% per interventi di riduzione del rischio sismico di un edificio demolito e ricostruito con aumento volumetrico spettano a condizione che l’intervento che si intende effettuare si configuri come ristrutturazione edilizia (art. 3 comma 1 lett. d) del D.P.R. 380/2001) come risultante dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali.
E’ questa in sintesi la Risposta n.11 del 7 gennaio 2021.
L’Agenzia ricorda che, in seguito alle novità del Decreto Semplificazioni, convertito in legge 120/2020 rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti anche se non viene rispettata la sagoma e il sedime originari dell’edificio demolito, e anche se l’intervento prevede un incremento volumetrico consentito dalle disposizioni normative urbanistiche o dagli strumenti urbanistici comunali.