Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 il D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, in vigore dal 22 ottobre 2021.

In particolare:

  • Il Capo II introduce alcune misure urgenti in materia di lavoro. In particolare si segnala:

Art. 8: dispone modifiche all’art. 26 D.L. 18/2020 recante Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva (cd. quarantena) dei lavoratori del settore privato, introducendo inoltre il termine di cessazione delle stesse (fino al 31 dicembre 2021).

Art. 9: reca disposizioni in materia di congedi parentali per astensione da lavoro per sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonche’ alla durata della quarantena del figlio. Le previsioni trovano applicazione fino al 31 dicembre 2021

Art. 11: contiene ulteriori disposizioni in materia di integrazione salariale.

  • Il Capo III contiene disposizioni finalizzate al rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare si segnala

Art. 13:

  • sostituisce il comma 8 bis dell’art. 51 D.Lgs 81/2008. Il citato comma 8 bis prevede che gli Organismi paritetici comunichino annualmente all’ispettorato nazionale del Lavoro e all’INAIL i dati relativi :
  1. a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;
  2. b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
  3. c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.

I suddetti dati sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL (comma 8-ter

  • sostituisce l’ art.14 del D.Lgs. 81/2008, recante “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”. In particolare si segnala l’abbassamento dal 20% al 10% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro del personale non risultante dalla documentazione obbligatoria, ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione.