Pubblicato in G.U. n. 70 del 24 marzo 2022 il decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

La norma modifica le misure anti-Covid, eliminando gradualmente – dal 1° Aprile – le restrizioni.

Si ricorda, infatti, che il 31 marzo è cessato lo stato di emergenza COVID-19.

Di seguito le novità di maggiore interesse:

–   A decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministero della Salute potrà ricorrere al potere di ordinanza in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19 (art. 3, D.L. 24/2022).

–   Dal 1° aprile 2022 a coloro che abbiano avuto contatti stretti con soggetti accertati positivi si applica la misura dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di usare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto (art. 4, D.L. 24/2022).

–   Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso (diversi da quelli in cui è tassativamente previsto l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 e con esclusione delle abitazioni private) è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 5, D.L. 24/2022).

–    Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2 in determinati casi, tra cui si segnala: autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente (art. 5, D.L. 24/2022).

–    Dal 1° al 30 aprile 2022, per i lavoratori resta fermo l’obbligo di indossare mascherine chirurgiche nei luoghi di lavoro. L’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie viene meno quando per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto sia comunque garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Fino alla predetta data del 30 aprile, le mascherine chirurgiche sono riconosciute quali DPI di cui all’articolo 74 del D. Lgs n. 81/2008 (art. 5, D.L. 24/2022).

–   Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti luoghi di interesse per il settore: mense e catering continuativi su base contrattuale, servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, e corsi di formazione anche privati (art. 6, D.L. 24/2022).

–    Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso a determinati servizi e attività di interesse per il settore, tra cui: convegni e congressi (art. 7, D.L. 24/2022).

–   Dal 25 marzo al 30 aprile 2022, per tutti i lavoratori – compresi gli ultracinquantenni – ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro sarà sufficiente possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Per gli ultracinquantenni, controlli delle certificazioni si svolgeranno in conformità alla procedura aziendale già adottata per i lavoratori under 50 (art. 8, D.L. 24/2022).

–    Fino al 15 giugno 2022 resta fermo l’obbligo vaccinale per coloro che si occupano di formazione professionale (personale e personale docente) (art. 8, D.L. 24/2022).

  • E’ possibile il ricorso alla modalità di lavoro agilesenza accordo individuale fino al 30 giugno 2022 ( 10, D.L. 24/2022).

–    Non è confermata la proroga dell’art. 26, comma 2-bis del decreto-legge n. 18/2020 in materia di prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori fragili.  Dal 1° aprile 2022 il datore di lavoro potrà disporre la suddetta modalità in seguito all’accertamento della condizione di fragilità da parte del medico competente.

A seguito delle novità sopra riportate è stato aggiornato il documento contenente le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del Green pass che, ribadiamo, restano valide fino al 30 aprile 2022.

Disponibile la documentazione in formato word predisposta da ANCE da personalizzare sulla base della propria organizzazione aziendale.

La documentazione, allegata nella cartella zippata, è da personalizzare sulla base della propria organizzazione aziendale e contiene evidenziate in verde la integrazioni aggiornate.

In particolare, è stata aggiornata:

  • Comunicazione ai lavoratori (All. n. 1)
  • Lettera di incarico (All. n. 3)

Si invia inoltre lo schema di sintesi delle nuove misure relative all’isolamento e all’autosorveglianza (All. n. 7) in virtù di quanto chiarito dal Ministero della salute con la circolare prot. 19680 del 30 marzo 2022.