Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.114 del 17 maggio 2022, il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (in vigore dal 18 maggio u.s.) c.d. “Decreto Aiuti” che contiene novità in materia di bonus edilizi con particolare riferimento alla proroga di 3 mesi del Superbonus del termine per effettuare almeno il 30% dell’intervento complessivo per gli edifici unifamiliari e modifiche riguardanti la disciplina della cessione dei crediti e dello sconto sul corrispettivo di cui all’art.121 del D.L. 34/2020 (Legge 77/2020).

Per quanto di interesse segnaliamo l’articolo 14, recante “Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” del D.L. n. 50/2022:

  • il comma 1, lettera a) ha modificato i termini di applicazione della disciplina relativa al Superbonus previsti per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi dall’esterno, dalle persone fisiche di cui all’art. 119 co. 9 lett. b) del DL 34/2020.

In particolare, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (in precedenza il termine era fissato al 30 giugno 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Si precisa che, ai fini del computo della suddetta percentuale del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati dal Superbonus.;

  • il comma 1, lettera b) ha previsto la possibilità per le banche e le società del gruppo bancario di cedere i crediti d’imposta derivanti da interventi edilizi di cui all’art. 121 co. 2 del DL 34/2020 a favore dei loro correntisti che siano anche “clienti professionali privati”.

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 57, comma 3 del D.L. 50/2022, suddetta disposizione si applica alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate presentate telematicamente a decorrere dal 1° maggio 2022;

  • il comma 2 ha quantificato gli oneri e reca la copertura finanziaria della disposizione di cui sopra.