Le somme riconosciute dalle Stazioni appaltanti pubbliche alle imprese appaltatrici, in compensazione del cd. “caro materiali”, hanno natura di maggiori corrispettivi contrattuali e, come tali, sono da assoggettare ordinariamente ad IVA, quanto chiarito dall’Agenzia dell’Entrate nella Risoluzione 39/E del 13 luglio 2022.

La Risoluzione in esame da un lato, conferma l’esclusione da IVA delle somme erogate alle Stazioni appaltanti attraverso il Fondo istituito presso il  Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), dall’altro affrontata anche la discussa tematica del regime IVA da applicare alle medesime somme che, successivamente, vengono corrisposte dagli Enti committenti alle imprese appaltatrici.

In particolare, nella prima parte, la citata RM 39/E/2022 ufficializza l’indirizzo interpretativo fornito al MIMS a marzo scorso (Risposta ad interpello 956-83/2022), in base al quale sono escluse da IVA le somme erogate, tramite il Fondo istituito presso il MIMS, agli Enti committenti che non hanno risorse sufficienti per erogare le compensazioni, ai sensi dall’art.1-septies, co.8, del DL 73/2021 (convertito con modificazioni nella legge 106/2021).

Tali somme, infatti, sono qualificabili come contributi pubblici, la cui erogazione è disciplinata da precise disposizioni di legge, che prevedono sia i soggetti destinatari, sia le finalità per cui tali risorse sono state stanziate ed erogate, oltre che le modalità di calcolo delle predette somme.

Pertanto, l’erogazione di tali importi non integra il presupposto oggettivo ai fini dell’IVA, ai sensi del’art.3 del DPR 633/1972, in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica, essendo dette somme erogate dal MIMS in assenza di alcuna controprestazione da parte degli Enti pubblici destinatari.

Di conseguenza, nel rapporto tra MIMS e Enti appaltanti, tali somme si configurano quali “mere” movimentazioni di denaro e, come tali, esclusi dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi ai sensi del’art.2. co.3, lett.a) del DPR 633/1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.

Tali precisazioni vengono estese, sempre dalla RM 39/E/2022 in commento, anche alle somme erogate nel 2022 alle Stazioni appaltanti tramite l’intervento del medesimo Fondo, ai sensi dell’art.26 del DL 50/2022, in corso di conversione in legge, che disciplina il meccanismo di aggiornamento straordinario dei prezzari per i lavori eseguiti e contabilizzati nel 2022.

Diversamente, per ciò che concerne la successiva corresponsione delle somme, dalla Stazione appaltante all’impresa appaltatrice, l’AdE precisa che le stesse assumono natura di integrazione dell’originario corrispettivo d’appalto e, come tale, risultano rilevanti ai fini dell’IVA, secondo le modalità e l’aliquota già previste per l’originario contratto di appalto.

A supporto di tale tesi, viene richiamato l’art.13 del DPR 633/1972, che sancisce il principio di onnicomprensività del corrispettivo, prevedendo che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali “aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti“.

Ne discende, quindi, che le somme derivanti dalla compensazione da “caro materiali”, corrisposte dagli Enti committenti alle imprese, devono essere comunque fatturate con applicazione dell’IVA ugualmente al generale corrispettivo previsto per la realizzazione dell’opera, a prescindere da fatto che, “a monte”, sia intervenuto o meno il Fondo istituito presso il MIMS.

Alle medesime conclusioni si ritiene di poter giungere anche con riferimento agli importi erogati alle imprese in virtù del meccanismo di aggiornamento straordinario dei prezzari, previsto dall’art.26 del DL 50/2022 per i lavori eseguiti e contabilizzati nel 2022.

Trattandosi, inoltre, di prestazioni eseguite nei confronti di committenti pubblici, anche tali somme saranno per lo più assoggettate al meccanismo dello split payment (di cui all’art.17-ter, del DPR 633/1972), al pari del generale corrispettivo previsto per la realizzazione dell’opera.

Con la pronuncia in commento devono intendersi definitivamente superate le criticità sollevate dalla precedente risposta dell’Agenzia delle Entrate fornita al MIMS (vedi Risposta ad interpello 956-83/2022 pubblicata sul sito del MIMS), che, generando fraintendimenti operativi, ha comportato il rifiuto, da parte di numerose Stazioni appaltanti, delle fatture emesse con IVA dalle imprese appaltatrici, rallentando, e a volte bloccando del tutto, l’erogazione delle compensazioni a favore di queste ultime.