L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 77/E del 15 dicembre 2022 ha chiarito che per poter beneficiare della proroga del Super Sismabonus acquisti con l’aliquota del 110% per gli acquisti di abitazioni demolite e ricostruite in chiave antisismica (art. 119, comma 4 del D.L. 34/2020) effettuati fino al 31 dicembre 2022, è sufficiente che alla data del 30 giugno siano state emesse fatture d’acconto nelle quali venga espressamente indicato che lo “sconto in fattura” è praticato dall’impresa venditrice/cedente.

Al riguardo, si ricorda che, in materia di Sismabonus acquisti al 110%, l’art. 18 comma 4-ter del D.L. 36/2022 (c.d. Decreto PNRR 2 – convertito con L. 79/2022) ha apportato modifiche all’art. 119, comma 4-ter del D.L. 34/2020, consentendo la stipula del rogito entro il 31 dicembre 2022 (anziché entro il 30 giugno 2022) al ricorrere di una serie di stringenti condizioni le quali impongono che, alla data del 30 giugno 2022:

  • risulti sottoscritto e registrato un contratto preliminare di vendita;
  • siano stati versati acconti, con “sconto in fattura” e sia stato maturato il relativo credito d’imposta;
  • sia stata ottenuta la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, con ottenimento del collaudo e dell’attestazione del collaudatore statico sulla riduzione del rischio sismico dell’immobile;
  • che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4 (categoria provvisoria, nella quale sono censiti i fabbricati in corso di ristrutturazione).

Si ricorda, altresì che, le suddette condizioni devono ricorrere congiuntamente in quanto la mancanza anche di una sola di essi non consente l’applicazione del Superbonus per gli acquisti effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, ferma restando, tuttavia, la possibilità di fruire della detrazione nella misura del 75% o dell’85%, ai sensi dell’art. 16, co. 1-septies, del D.L. n. 63/2013 per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2024.

Nello specifico, nella Risoluzione in commento, l’Agenzia delle Entrate chiarisce la verifica del rispetto della condizione riferita al concetto di maturazione del credito d’imposta derivante dallo sconto in fattura.

Sul punto, l’Amministrazione finanziaria, riaffermando l’applicazione del “principio di cassa”,  ha chiarito che il momento di maturazione del credito d’imposta, nel caso di “sconto in fattura” coincide con la data di emissione della fattura da parte dell’impresa/fornitore, in quanto proprio in quel momento matura il diritto alla corrispondente detrazione per l’acquirente/beneficiario.

Resta fermo che l’impresa venditrice, che ha praticato lo sconto, potrà utilizzare il credito d’imposta corrispondente a dette fatture di acconto, in ogni caso a condizione che:

  • la Comunicazione di esercizio dell’opzione dello sconto in fattura sia trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il termine del 16 marzo 2023;
  • l’atto definitivo di compravendita sia stato stipulato entro il 31 dicembre 2022.

Infine, circa l’ulteriore condizione secondo cui l’immobile, al 30 giugno 2022, sia accatastato «almeno in categoria F/4», l’Agenzia delle Entrate precisa che tale requisito consente l’applicazione della disposizione in commento anche nell’ipotesi in cui l’immobile non sia ancora accatastato alla predetta data del 30 giugno 2022 in una della categorie ammesse al Superbonus (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze) ma si trovi in categoria catastale F/4 (“unità in corso di definizione”), in cui il fabbricato è per lo più completato ma la destinazione d’uso e la consistenza non sono ancora stati definiti.

A fronte della Risoluzione 77/E/2022, si riepiloga, dunque, che per fruire del Super Sismabonus acquisti nella misura del 110% entro il 31 dicembre 2022, alla data del 30 giugno 2022 devono essere stati verificati i seguenti requisiti:

  • sottoscrizione e registrazione di un contratto preliminare di vendita;
  • emissione di fattura relativa al pagamento di acconti, nella quale è espressamente indicato che lo “sconto in fattura” è praticato in applicazione delle previsioni di cui all’art.121 del D.L. 34/2020;
  • ottenimento della dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, con collaudo ed attestazione del collaudatore statico sulla riduzione del rischio sismico dell’immobile;
  • accatastamento dell’immobile almeno in categoria F/4.